Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19431 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19431 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVSKI VLATKO nato il 01/05/1983

avverso la sentenza del 16/02/2017 del GIUDICE DI PACE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per

Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento senza rinvio
Udito il difensore —

Data Udienza: 16/02/2018

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Giudice di pace di Asti condannava alla
pena di giustizia l’imputato Vlatko 3ovanovski in ordine al reato di cui all’art.

10-bis

del D.Lgs. n. 286/98, contestatogli perché, quale cittadino straniero
extracomunitario, si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del D.Lgs. n. 286/98, fatto commesso in Asti il 18 marzo 2015.

difensore per chiederne l’annullamento per:
a) violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 20-bis del D.Igs. n. 274/2000,
in quanto l’atto di autorizzazione alla presentazione immediata davanti al Giudice di
pace, emesso il 14/5/2015 a circa due mesi di distanza dalla richiesta della
Questura di Asti del 19/3/2015, ha determinato una presentazione a giudizio per
nulla immediata e la successiva citazione a giudizio, notificata all’imputato presso il
domicilio eletto in data 19/5/2015, è stata effettuata per l’udienza del 21/10/2015,
quindi in contrasto col disposto dell’art. 20-bis D.Igs. n. 274/2000, secondo il quale
il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata dell’imputato nei quindici
giorni successivi alla richiesta.
b)

Mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione

relativamente all’eccezione di nullità dell’autorizzazione alla presentazione
immediata ex art.

20-bis D.Igs. n. 274/2000, avanzata due volte prima delle

formalità di apertura del dibattimento e respinta dal Giudice di pace per la ritenuta
non perentorietà del termine e l’assenza di violazioni al diritto di difesa per la
notifica del decreto di citazione. La motivazione è illogica e contrastante con la
giurisprudenza della Corte di cassazione perché alcun decreto è stato notificato ed
avrebbe dovuto procedersi nelle forme ordinarie.
c)

Inosservanza di norme previste a pena di nullità per l’emissione

dell’autorizzazione oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta della
P.9..
d) Mancanza e/o apparenza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità,
fondato su pochissime frasi che non hanno riscontro nell’istruttoria dibattimentale
come laddove si afferma che l’imputato comprende la lingua italiana e non ha
presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno, circostanze che non si
comprende da dove siano state ricavate. Non risulta nemmeno che l’imputato non
sia stato espulso e non abbia già lasciato il territorio nazionale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del

1. Il primo motivo, che riguarda l’evocazione in giudizio dell’imputato e le
modalità di esercizio dell’azione penale, merita accoglimento.
1.1 Dagli atti processuali, -cui questa Corte ha accesso diretto per la natura in
rito della questione sollevata, che la abilita alla verifica dei relativi presupposti di
fatto-, è provato che nel caso di specie si è proceduto alla citazione a giudizio del
ricorrente con le forme del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.

20-bis, ma

la sua

presentazione non ha rispettato le cadenze temporali previste per legge perché non

richiesta del 19/3/2015, autorizzazione rilasciata il 14/5/2015 e sua notificazione
nei confronti dell’imputato, presso il difensore domiciliatario, in data 19/5/2015 per
l’udienza del 21/10/2015.
1.2 Gli adempimenti previsti per l’introduzione del procedimento penale dinanzi
al giudice di pace dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20-bis e 20-ter, riproducono il
modello del giudizio direttissimo celebrato a carico dell’imputato a piede libero o
detenuto dinanzi al Tribunale: la citazione a giudizio ordinaria ad opera del pubblico
ministero è sostituita, per le ipotesi di “flagranza” e prova evidente, dalla richiesta
di presentazione immediata della polizia giudiziaria e autorizzazione del pubblico
ministero alla presentazione nei quindici giorni successivi, notificate senza ritardo
all’imputato e al difensore nominato; in alternativa, ricorrendo le stesse ipotesi e i
casi di urgenza o di imputato a qualsiasi titolo soggetto a limitazione della libertà, è
sostituita da richiesta della polizia di citazione contestuale e da autorizzazione del
p.m., eseguite con “conduzione” dell’imputato davanti al giudice o notificazione
all’imputato, oltre che al difensore, di richiesta e autorizzazione.
Non sono previsti termini dilatori a favore dell’imputato; i testimoni, persona
offesa e consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e
presentati direttamente a dibattimento; l’imputato può chiedere un termine a difesa
non superiore a sette giorni nel caso di citazione immediata e di quarantotto ore nel
caso di citazione contestai*. ,Tali prescrizioni delineano una modalità alternativa
d’esercizio dell’azione penale, caratterizzata da drastica riduzione dei termini per la
difesa e da profonda alterazione delle modalità ordinarie di articolazione ed
assunzione delle prove.
1.3 Le disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, che rendono applicabili per i
reati di cui atart-‘‘ 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, le disposizioni del D.Lgs. n.
274 del 2000, artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis, perseguono la finalità di assicurare la
più celere celebrazione del processo, immediata o al massimo nei quindici giorni
conseguenti l’accertamento del fatto, sicchè soltanto l’effettiva realizzazione di tale
risultato può giustificare la contrazione dei termini concessi alla difesa
dell’imputato; diversamente, se il processo fosse poi trattato a molti mesi di
distanza dal fatto di reato accertato in conseguenza di richiesta della p.g. o di
2

è stata “immediata”, essendo avvenuta, rispetto a fatto accertato il 18/3/2015, con

autorizzazione del p.m. liberamente avanzate ed emesse senza vincoli temporali, lo
scopo della legge sarebbe completamente eluso e i diritti di difesa sarebbero del
tutto ingiustificatamente compressi. Pertanto, qualora l’accusa non fosse in grado di
assicurare la presentazione nei quindici giorni, da ritenersi tassativamente previsti,
dello straniero imputato delle violazioni della legislazione sull’immigrazione, deve
procedere nelle forme ordinarie con la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace
(sez. 1, n. 25815 del 12/05/2015, Ech Charrady, rv. 263959; sez. 1, n. 30504 del

massimata).
1.4 Da tali rilievi discende che la sentenza impugnata, emessa all’esito di
giudizio a presentazione immediata irritualmente celebrato, nonostante le
tempestive e fondate eccezioni sollevate dalla difesa, a distanza di molti mesi dal
fatto, è viziata da nullità per violazione delle predette norme processuali e va
annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti perché proceda nelle forme ordinarie.

P .Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2018.

15/06/2010, Balozi, rv. 248476; sez. 1, n. 43048 del 24/10/2011, Agribi, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA