Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19430 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19430 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
PALMA MASSIMO N. IL 13/04/1967
avverso l’ordinanza n. 1049/2012 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
11/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/s5ptife le conclusioni del PG Dott. (02,,,cì c.dg,

(0–e

Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 17/04/2013

cc 18 Palma Massimo

Motivi della decisione
1. Decidendo sull’istanza di riesame il Tribunale di Lecce ha annullato la
misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di Palma
Massimo.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, censurando

ravvisato un grave quadro indiziarlo in ordine ai reati di cui agli articoli 73 e 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 ma ha escluso l’esistenza di esigenze cautelari in
considerazione del lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti, risalenti al
2008. Il Tribunale ha omesso di tener conto che per il reato associativo esiste la
presunzione di adeguatezza della misura carceraria; e che l’intervento della
Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2011 non ha escluso tale
presunzione ma ha solo ammesso la possibilità che, in relazione a specifici
elementi di giudizio,sia possibile ritenere l’ adeguatezza di misure meno afflittive.
Il Tribunale d’altra parte ha impropriamente tratto argomento dal solo dato
temporale; che non ha assunto invece rilievo per altri indagati.

3. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata dà atto che la contestazione riguarda i reati di cui
agli articoli 73 e 74 richiamati e ritiene l’esistenza di un conclamato quadro
Indiziario in relazione ad ambedue gli illeciti di cui vengono sintetizzati i tratti più
rilevanti, condividendosi la ricostruzione dei fatti e le valutazioni espresse
nell’ordinanza custodiale. Si afferma, riassuntivamente, che l’enorme mole di
indagini e di intercettazioni telefoniche dà indubbio corpo alle accuse.
Si considera, quanto al ricorrente, che si trattava di un acquirente
abituale per il successivo spaccio al minuto, nel contesto della ramificata
organizzazione che trafficava, acquisiva importanti partite di cocaina e le
trasferiva sul territorio per lo spaccio. Nei suoi confronti, pur configurandosi un
grave quadro indiziario in ordine ad ambedue gli illeciti, il Tribunale non ritiene
l’esistenza di attuali esigenze cautelari. Si considera che l’imputato ha a suo
carico due condanne per delitti analoghi, commessi tuttavia nel 2007, cioè
nell’epoca in cui si collocano i fatti oggetto del presente procedimento.
Insomma, tutti gli illeciti risalgono alla medesima ed ormai risalente epoca. Se
ne inferisce che non esistono attuali esigenze cautelari.
Tale conclusivo apprezzamento si coniuga logicamente con la parte
dell’ordinanza cautelare nella quale si dà conto del ruolo

minore avuto

l’annullamento del provvedimento restrittivo. Si lamenta che il giudice ha

dall’indagato in questione che, pur sodale con gli altri associati, si limitava
svolgere un ruolo relativamente minore occupandosi dello spaccio al minuto.
Tale ponderazione appare congruamente argomentata coniugando la
valutazione della personalità, del tempo decorso, del ruolo avuto nei fatti. La
ritenuta assenza di esigenze cautelari attuali giustifica la caducazione della
misura e non si pone in contrasto con la disciplina legale evocata dal ricorrente,
che esclude comunque la possibilità di applicare misure cautelari quando non
ricorrano esigenze in tal senso.

P qm
Rigetta il ricorso.

Roma 17 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Mar o BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio SIRENA)

r

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

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