Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1943 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1943 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MILITERNO GIANLUCA N. IL 27/02/1978
avverso la sentenza n. 3127/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

cc: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Militerno Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per
il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle
doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di
rispondere.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.

R.G. n. 26085-12

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