Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1943 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1943 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUSCA’ CHRISTIAN N. IL 17/08/1975
avverso la sentenza n. 9167/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Fuscà Christian ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma in data 23-1-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 cp
, commesso in Roma il 13-7-12.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
prevalenti sulla contestata recidiva, e in ordine alla ritenuta recidiva reiterata e
infraquinquennale , nonostante egli non avesse commesso reati dal 2002.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
numerosi precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il motivo inerente alla recidiva infraquinquennale è inammissibile in quanto non
dedotto in appello, come si desume dalla sintesi dei motivi d’appello, nella
sentenza impugnata .Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta
sintesi , deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo
grado la doglianza in disamina , che è comunque manifestamente infondata,
avendo l’imputato riportato condanna nel 2008 per il reato di ricettazione.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp
in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 21-11-13.