Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19429 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19429 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PITTALIS MASSIMILIANO N. IL 10/06/1974
avverso l’ordinanza n. 966/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
)/sentite le conclusioni del PG Dott.
.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

cc 17 Pittalis

Motivi della decisione
1. Il Gip del Tribunale di Palmi ha disposto l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 nei
confronti dell’indagato in epigrafe. Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale di
Reggio Calabria. L’imputazione attiene all’acquisto, in concorso con Veracini Roberto, di

2. Ricorre per cassazione il detenuto deducendo diversi motivi.

2.1 II primo attiene alla competenza per territorio del Tribunale di Palmi. Emerge
dagli atti che il giorno 14 dicembre 2011 vi è stato un incontro in Roma tra l’indagato e gli
altri personaggi coinvolti nell’illecito. Deve ritenersi che in tale occasione si sia
perfezionato l’accordo illecito afferente alla fornitura, che concreta la consumazione del
reato. Ne discende la competenza del Tribunale di Roma. L’ordinanza impugnata fa
riferimento a pregressi contatti che tuttavia non risultano dalle carte processuali

2.2 Il secondo motivo contesta la ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario.
L’illecito viene desunto esclusivamente da intercettazioni telefoniche che tuttavia si
esprimono in modo non chiaro. Non vi è stato sequestro di stupefacente o di altri oggetti
pertinenti ad un reato del genere. Inoltre nelle conversazioni non si fa mai riferimento al
ricorrente.
Il Pittalis, in sede di interrogatorio, ha chiarito che le conversazioni intercettate
fanno riferimento alla compravendita di centraline di automobili. Tale spiegazione è
coerente con il fatto che sia l’indagato che il presunto venditore si occupano proprio di
commercio di auto e di loro parti. Si soggiunge che anche il coimputato che si assume
coinvolto nell’acquisto non appare in contatto con l’indagato. Oltre a ciò non vi è ragione
di escludere che il ricorrente si sia limitato ad acquistare piccolo quantitativo della
sostanza.

2.3 Il terzo motivo attiene all’esistenza di attuali e concrete esigenze cautelari. Si
assume che la valutazione compiuta dal Tribunale è estremamente generica e non mostra
i profili afferenti alla concretezza ed alla attualità di ripetizione di condotte illecite. Non si
considerano neppure adeguatamente le ragioni che escludono di poter individuare misure
cautelari meno afflittive di quella degli arresti domiciliari. Si trascura pure il tempo (10
mesi) trascorso dall’epoca del fatto nonché la circostanza che i precedenti penali sono in
larga misura afferenti a non gravi reati contro il patrimonio.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Quanto alla competenza per territorio, il Tribunale considera che, considerati i
numerosi contatti telefonici intercorsi tra l’indagato ed il fornitore, considerato altresì che

una partita di cocaina circa 1 kg vendutagli da Palermita Gabriele ed altri complici

essi risiedono in luoghi distanti, è ragionevole di ritenere che l’accordo illecito si sia
concluso telefonicamente ben prima dell’incontro in Roma finalizzato a concordare le
modalità operative dell’operazione.
Ancora più decisiva viene considerata la circostanza che il procedimento mostra
distinte condotte progressive che danno corpo ad un unico reato; e la prima condotta di
acquisizione illecita della droga è avvenuta in Rosarno il 18 dicembre 2011. Tale prima
condotta fonda la competenza del Tribunale Palmi.
Infine, anche a voler ritenere che sia in presenza di distinti illeciti, si versa in una
situazione di connessione teleologica che fonda la competenza nel luogo di commissione

Tale triplice risposta alla censura mostra l’inattendibilità della prospettazione
avanzata dal ricorrente. Invero, a tacer d’altro, il gravame presume apoditticamente che
l’accordo illecito si sia concretizzato in Roma.

3.2 Quanto al quadro indiziario, si considera che il sequestro dello stupefacente
avvenuto il 18 dicembre 2011 rende chiaro il contenuto delle intercettazioni telefoniche e
Io riconduce al traffico di stupefacenti. Le intese tra i diversi personaggi intessute in
numerose conversazioni confermano che i contatti erano propriodiretti all’acquisto ed alla
consegna della droga che Palermita avrebbe dovuto portare dalla Calabria per la
successiva vendita a terzi. Il senso di tale interpretazione dei fatti è accreditato del
linguaggio criptico, dai/ripetuti viaggi nel giro di pochi giorni da e verso la Calabria senza
apparente motivo, dall’incontro in Roma del 14 dicembre, dai contatti dell’indagato con il
complice acquirente, dopo l’arresto del venditore: i due manifestavano preoccupazione ed
al contempo si adoperano per prontamente reperire per altre vie la fornitura di droga a
loro occorrente. Si soggiunge che tale interpretazione è ulteriormente corroborata dalle
particolari cautele volte ad impedire l’identificazione degli interlocutori: necessità tipica
dei trafficanti di droga. Tale diffusa argomentazione, caratterizzata dall’analisi di plurime,
significative acquisizioni probatorie, è palesemente immune da vizi logici. Ed il gravame,
d’altra parte, tenta di sollecitare impropriamente questa Corte alla riconsiderazione del
merito.

3.3 Infine, per ciò che attiene alla scelta della misura cautelare, si argomenta che
l’indagato è inserito in un intenso traffico di droga dalla Calabria alla capitale. D’altra
parte il tempo trascorso dal fatto non rileva, atteso che dalle intercettazioni emerge che,
arrestato il Palermita il ricorrente si è subito dato da fare per organizzare la
prosecuzione dei traffici. Il fatto addebitato è inoltre di grande rilevanza, trattandosi di
oltre un chilo di cocaina. Infine il negativo profilo di personalità è lumeggiato dalle
numerose condanne per gravi reati anche specifici. Considerata l’elevata sanzione
prevedibile ogni altra misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere
risulterebbe sproporzionata non consentendo di salvaguardare le riferite esigenze
cautelari.
Pure tale valutazione appare nel suo nucleo immune da censure: si è in presenza
di un fatto di conclamata gravità e di un profilo di personalità altamente negativo. Se ne

– -2

del primo reato e quindi presso il Tribunale di Palmi.

inferisce che il rilevante rischio di recidiva specifica va arginato con la misura cautelare
più radicale. Non si riscontra in tale apprezzamento violazione dei principi né incoerenza.
Il gravame va quindi rigettato. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94
comma 1 ter disp. att. del cod. proc. pen.

Roma 17 aprile 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Rocco Ma
gst44.4.45
BLAIOTT

.

(Pietro Antonio SIRENA)

O
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore

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