Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19428 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19428 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE ANNA N. IL 09/09/1961
avverso l’ordinanza n. 65/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. /y-; „~c, caueo£ et,

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Uditi dif sor Avv.;

ch.) ,242D

Data Udienza: 17/04/2013

Fatto e diritto
Ferrante Anna propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data
30/1/2013 con la quale il Tribunale di Salerno ha confermato il provvedimento del
Gip di Nocera Inferiore applicativo della misura della custodia cautelare in carcere,
nel contempo dichiarando l’incompetenza funzionale del predetto Gip in favore del
GIP presso il Tribunale di Salerno e disponendo la trasmissione degli atti al P.M.
presso il predetto Tribunale per il prosieguo.
d’urgenza e per la mancata pronuncia nel merito. Osserva che erroneamente il
giudice del gravame cautelare aveva emesso una pronuncia di incompetenza
funzionale, giacché il provvedimento custodiale è illegittimo perché pronunciato da
un giudice territorialmente incompetente e il relativo vizio, rilevabile anche in sede
di riesame, è atto a determinare l’inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. della misura
cautelare. Pertanto il Tribunale, in difetto di riscontro della sussistenza della
situazione d’urgenza, avrebbe dovuto annullare la misura cautelare emessa.
La censura è infondata e va rigettata.
Va richiamato in proposito l’orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. sez. 2
n. 48734 del 2012 (in senso conforme si vedano anche Cass.17205/2010,
Cass.2076/2009). Nella indicata pronuncia la Corte, dopo aver riassunto la
questione sottoposta alla sua attenzione nei termini che seguono “se Il tribunale del
riesame, dopo aver dichiarato l’incompetenza territoriale del gip che ha emesso il
provvedimento di imposizione di una misura cautelare, debba procedere al riesame
della vicenda cautelare nel merito (in esso ricompresa la verifica del presupposto
della sussistenza dell’urgenza), ovvero limitarsi alla declaratoria di incompetenza
del giudice a quo (e conseguentemente della propria) e a trasmettere gli atti al
giudice competente secondo le regole stabilite dall’art. 22 cod. proc. pen.”, ha
enunciato il principio in forza del quale il Tribunale che abbia accolto l’eccezione
d’incompetenza in sede cautelare vede esaurirsi la sua potestà decisionale. Ciò in
quanto la decisione sulle questioni di merito (e tra esse anche la valutazione del
requisito dell’urgenza) non può essere devoluta a una giudice del quale è stata
affermata l’incompetenza. La Corte è giunta, pertanto, alla conclusione che “una
volta riconosciuta in sede di riesame l’incompetenza del giudice che ha adottato una
misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l’annullamento ne’ la riforma del
provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi
dell’art. 27 cod. proc. pen. Di conseguenza, tutte le doglianze di merito e diritto,
devono essere fatte valere davanti al Tribunale competente per il riesame dei
provvedimenti pronunciati dal giudice ritenuto competente”.
In forza dei principi suddetti, ai quali la Corte si richiama, il ricorso va rigettato. Al
rigetto consegue per la ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
2

Deduce la ricorrente nullità dell’ordinanza per l’omessa valutazione della situazione

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.c.

Così d ciso in Roma, il 17/4/2013.

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