Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19427 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19427 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVERO GIULIANO N. IL 13/02/1981 parte offesa nel
procedimento
c/
MIRTO IVAN N. IL 26/06/1971
RADULEA ALEXANDRU RADVAN N. IL 17/08/1988
avverso l’ordinanza n. 1956/2012 GIP TRIBUNALE di CUNEO, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 20/03/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza (definita decreto) 23 gennaio 2013 il GIP presso il
Tribunale di Cuneo ha disposto l’archiviazione di due procedimenti riuniti a carico

personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la parte offesa Olivero
Giuliano, a mezzo del proprio procuratore, evidenziando l’abnormità del
provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che

l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, cod.proc.pen., tutte ipotesi relative alla violazione
delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio.
La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
3. In fatto, questa volta, il ricorrente si duole in merito alla pretesa
abnormità del provvedimento ma anche tale doglianza non coglie nel segno.
In punto di diritto e sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni Unite di
questa Corte (v. la citata sentenza 26 marzo 2009 n. 25957), si osserva come si
sia affermato che sia affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il
provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite; sotto altro profilo, si è detto
che l’abnormità possa discendere da ragioni di struttura, allorché l’atto si ponga
al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero possa riguardare
l’aspetto funzionale nel senso che l’atto stesso, pur non essendo estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

di Mirto Ivan e Radulea Alexandru Radvan, per i delitti rispettivamente di lesioni

Dal suddetto orientamento, che fa riferimento ad una concezione
limitativa di atto abnorme, incentrata essenzialmente sul profilo dell’abnormità
strutturale, derivano gli effetti che seguono: il provvedimento con cui il GIP abbia
disposto l’archiviazione del procedimento su richiesta del Pubblico Ministero ed a
seguito di apposita udienza camerale non è abnorme.
La conclusione si giustifica con l’affermazione che si può ricorrere alla

rimuovere, non rientri nei poteri del Giudice che lo ha adottato e, cioè, non
discenda da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso
l’estraneità al sistema può evidenziarsi.
Si aggiunge, poi, che la configurazione di un atto abnorme non richiede
verifica ulteriore rispetto a quella concernente l’assenza di potere del Giudice di
provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di
abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di
legge del provvedimento, ex articolo 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., salvo
eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità e porre nel nulla il
principio di tassatività delle impugnazioni.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2015.

categoria dell’abnormità quando l’atto o il provvedimento, che si vuole

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