Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19427 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19427 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SABATINO ANGELO N. IL 21/09/1975
avverso l’ordinanza n. 97/2012 TRIB. LIBERTA ‘ di BENEVENTO, del
27/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott.
cif-92 •
ee

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

cc 12 Sabatino Angelo

Motivi della decisione
1. Il Procuratore della Repubblica di Benevento ha convalidato il decreto di
sequestro operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Sabatino Angelo, indagato in
ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Il provvedimento è stato
confermato dal Tribunale del riesame.

assolutamente generico e le lacune non sono state colmate dal Tribunale. Si versa quindi
in una situazione patologica carenza della motivazione. In particolare non sono state
valutate le prospettazioni con le quali si considerava che il ricorrente non si trovava a
bordo del veicolo oggetto di sequestro, mentre egli deteneva soltanto le chiavi del mezzo
che si trovava parcheggiato a notevole distanza. Non è stato chiarito quale nesso tale
veicolo abbia con i reati. Inoltre il provvedimento non fa alcuna menzione del sequestro
del telefono cellulare e della scheda telefonica né delle esigenze probatorie a tali beni
inerenti.

3. Il ricorso è fondato. Il provvedimento considera che, come ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, l’apprezzamento demandato al Tribunale del riesame
afferisce alla sommaria individuazione dei dati costitutivi e storicamente rilevanti dei
fatti. Nel caso di specie tale minimo è rispettato, giacché il pubblico ministero ha evocato
i fatti oggetto di imputazione specificando le fattispecie di reato, la data dei fatti, i beni
sottoposti a sequestro in quanto corpo del reato o cose pertinenti al reato, la cui
disponibilità appare necessaria ai fini delle indagini. Conclusivamente / avuto riguardo agli
atti processuali traspare che i beni in questione hanno diretto riferimento all’ipotesi di
reato contestata. Va pure considerato che il provvedimento di convalida fa riferimento al
reato cui all’art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e che la convalida si riferisce alla sostanza
stupefacente, necessaria per le verifiche tossicologiche, alla vettura usata per commettere
il reato nonché alla somma rinvenuta, verosimile profitto dell’illecito.
Tale valutazione deve essere censurata a causa della sua genericità.
L’apprezzamento è indubbiamente congruo con riguardo alla sostanza stupefacente e non
altrettanto, invece, quanto alle altre cose in sequestro. Va rammentato che anche per le
cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere
sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità
perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti (S.0 28 gennaio 2004, Rv. 226711).
Inoltre, come ritenuto ripetutamente da questa suprema Corte va esplicitato
congruamente il nesso di pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro e il fatto di reato
ipotizzato (Tra le tante, Cass. V, 1 luglio 2007, Rv. 222395). Tali valutazioni non si
riscontrano nel caso in esame. Infatti le problematiche prospettate dalla difesa in ordine
all’auto che si afferma essere stata utilizzata per commettere il reato non sono oggetto di
disamina neppure sommaria. Analoga censura coglie l’apprezzamento, contrassegnato da
una formula di stile, in ordine al danaro in sequestro. Il provvedimento, inoltre, omette

2. Ricorre per cessazione l’indagato. Si considera che l’atto di convalida è

qualunque valutazione a proposito del telefono cellulare e della scheda telefonica cui fa
riferimento il ricorrente.
Il provvedimento deve essere conseguente..mente annullato con rinvio affinché
Tribunale esprima una congrua la valutazione alla stregua dei principi sopra indicati.
PQM

Roma 17 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Pietro Antonio SIRENA)

CORTE SUPREIWA DI CASSAZIONE
IV Sezione

Penale

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo esame.

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