Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19427 del 16/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19427 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
EL MECHRI HOUSINE (C.U.I. 04XLOSI) nato il 20/05/1977
ABDELHADI HOUSSEN FARA] (C.U.I. 052YCCT) nato il 13/08/1984

avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Non sono presenti i difensori degli imputati

Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 8.11.2016 la Corte di assise di appello
di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data
19.1.2016 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria
nei confronti di El Mechri Housine e Abdelhadi Houssen, imputati del reato di cui
all’art. 12, commi 3 e 3bis, d.lvo n. 286/1998, ha ridotto la pena inflitta a
Abdelhadi Houssen ad anni cinque di reclusione ed C 8966.0)di multa,

reclusione ed C 6.050.000,00 di multa.

2. L’imputazione riguarda la partecipazione degli imputati ad associazione
dedita alla immigrazione clandestina ( capo A) e il concorso nella condotta di
trasporto illegale in Italia di n. 903 cittadini extracomunitari, fatto accertato in
Reggio Calabria il 2.7.2015.

2.1. Il primo giudice aveva pronunciato assoluzione degli imputati dal capo
A, sul rilievo che non erano emersi elementi significativi di uno stabile
collegamento degli imputati con l’organizzazione che aveva diretto il trasporto
via mare dei clandestini, operazione alla quale gli imputati avevano dato un
contributo.
Quanto allo specifico reato di cui al capo B, la sentenza di primo grado
aveva rilevato che la mattina del 30 giugno 2015 era giunta nel porto di Reggio
Calabria la nave “Dattilo” della Guardia costiera con a bordo n. 903 soggetti
clandestini, tratti in salvo, in acque internazionali, mentre si trovarci’ bordo di
due barconi.
Tramite le dichiarazioni di alcuni migranti erano stati individuati gli imputati,
come soggetti che avevano diretto e condotto il trasporto via mare.
In particolare, Abdelhadi Houssen era stato riconosciuto come persona che
aveva svolto la mansione di macchinista durante la navigazione in un barcone,
mentre El Mechri Housine era stato indicato come conduttore dell’altro barcone.
Tratti in arresto, gli imputati, all’udienza di convalida, avevano negato gli
addebiti, affermando di essere anch’essi migranti .
Il giudice dell’udienza preliminare, ritenuta la attendibilità delle dichiarazioni
testimoniali, aveva quindi affermato la penale responsabilità degli imputati in
ordine al capo B, reato aggravato per il numero dei clandestini e dei concorrenti
( risultando la responsabilità anche di altro soggetto, giudicato separatamente e
di altri non identificati), e per le condizioni inumane e di pericolo per la vita del
trasporto via mare.

2

confermando la condanna di El Mechri Housine alla pena di anni cinque di

Quanto alla pena, operata la diminuzione per il rito abbreviato, El Mechri era
stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed € 6.050.000 di multa ed
Abdelhadi alla pena di anni sei di reclusione ed € 8.966.000 di multa.

2.2. La Corte di assise di appello di Reggio Calabria, adita con appello di
entrambi gli imputati, ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti degli
stessi, ed ha rideterminato la pena detentiva inflitta a Abdelhadi Houssen,

3.1. Il difensore dell’imputato Abdelhadi Houssen ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo plurimi profili di difetto di motivazione.
Il primo motivo, inerente alla motivazione del giudizio di colpevolezza,
evidenzia che la Corte di assise di appello non aveva vagliato la soggettiva
credibilità dei clandestini, assunti ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen., che si
erano resi irreperibili rendendo impossibile l’incidente probatorio, che pur era
stato disposto.
La circostanza, nell’atto di appello, era stata espressamente indicata come
elemento incidente in maniera negativa sul giudizio di credibilità.
Inoltre, la sentenza impugnata aveva valorizzato come riscontri solo
elementi generici e, come l’affermazione che il ricorrente era stato visto
intervenire sul motore della nave, equivoci, potendo essere determinati anche
dal fine di conseguire il trasporto.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione del riconoscimento delle
aggravanti, deduce che era mancata la valutazione circa il necessario elemento
soggettivo.
Il terzo motivo, concernente la motivazione in ordine alla commisurazione
della pena, sostiene che al riconoscimento in capo al ricorrente di un ruolo
secondario, quale macchinista, non si era unita una diminuzione di pena.

3.2. Il difensore dell’imputato El Mechri Housine ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo motivi relativi al difetto di motivazione.
Il primo motivo, relativo alla motivazione in ordine al giudizio di
colpevolezza, osserva che la sentenza impugnato aveva fatto rinvio alla
motivazione della sentenza di primo grado, senza alcuna autonoma valutazione,
e non aveva considerato l’elemento psicologico del reato alla luce delle
dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
Il secondo motivo, che attiene alla motivazione in ordine alla
commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, deduce che il

3

riducendola ad anni cinque di reclusione.

secondo giudice non aveva considerato la incensuratezza e la collaborazione
prestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve innanzitutto rilevare che il ricorso per cassazione nell’interesse
di El Mechri Housine è stato presentato dall’avv. Candelora Sclapari, che aveva
assistito l’imputato anche nei giudizi di merito; il ricorso per l’imputato Abdelhadi
è stato presentato dall’avv. Valeria lana, difensore nominato in data 22.3.2017
unitamente all’avvocato Amelia Ferrari del foro di Cosenza, non abilitato al

2. Il ricorso presentato dal difensore di El Mechri Housine deduce motivi
articolati genericamente, e va perciò dichiarato inammissibile.

2.1. Quanto alla motivazione del giudizio di colpevolezza, il ricorso, senza
esaminare criticamente gli argomenti valorizzati dalle sentenze di merito, ha
rappresentato l’assenza di prove a carico dell’imputato in ordine alla fase
organizzativa e ai rapporti dell’imputato con soggetti appartenenti a sodalizio
criminoso; con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato, il ricorso,
ancora proponendo una propria valutazione alternativa a quella dei giudici di
primo e secondo grado, ha valorizzato le dichiarazioni dell’imputato, senza
proporre alcuna critica specifica in ordine alla considerazione degli ulteriori
elementi di prova che avevano indicato l’imputato come soggetto che aveva
condotto l’imbarcazione.

2.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, il ricorso ha censurato
l’adeguatezza della commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti
generiche, senza proporre una critica specifica al percorso argomentativo
seguito, sul punto, dalle sentenze di merito, indicando i profili che avrebbero
dovuto fondare un trattamento meno rigoroso.
Si deve rilevare che sia la sentenza di primo grado che quella di appello
avevano proposto una specifica motivazione in ordine alla commisurazione della
pena e al diniego delle attenuanti generiche, che la difesa dell’imputato El Mechri
aveva chiesto con l’atto di appello, senza però formulare, sul punto, uno
specifico motivo di gravame.

3. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato Abdelhadi Houssen è
infondato e va perciò respinto.

4

patrocinio avanti la Corte di cassazione.

3.1. Il primo motivo di ricorso riguarda il giudizio di colpevolezza,
denunciando sia carenze di motivazione che violazione dell’art. 192 cod. proc.
pen. nella valutazione delle prove.
In particolare, il rilievo fondamentale riguarderebbe la carente valutazione
della soggettiva credibilità dei dichiaranti e della attendibilità delle dichiarazioni,
e il rilievo dato a elementi di riscontro solo generici.
Si deve precisare che la condanna è stata fondata sulle testimonianze di
alcuni migranti.
Quanto alla qualifica di testimoni dei migranti, va rilevato che nella specie

acque internazionali, e quindi non era stata contestata ai migranti la
contravvenzione di cui all’art. 10 bis d.lvo n. 286/1998; ne consegue la posizione
di testimone assunta dai migranti ( Sez. Un. 28.4.2016, Taysir, Rv. 267627).
Il rilievo vale, innanzitutto, ad escludere la necessità di riscontri
individualizzanti a conferma delle dichiarazioni rese dai migranti.
Quanto alla valutazione delle testimonianze, non vi è dubbio che, come
indicato in ricorso, si debba procedere ad una valutazione, dapprima, della
soggettiva credibilità e, quindi, della attendibilità delle dichiarazioni.
Peraltro, il tema relativo alla valutazione delle testimonianze dei migranti
era stato posto con l’atto di appello in termini limitati al rilievo della successiva
irreperibilità dei testimoni, della loro sovrapponibilità e della assenza di riscontri
oggettivi.
Le sentenze di merito hanno compiuto una specifica valutazione delle
testimonianze sia sotto il profilo soggettivo che in relazione alla precisione e
verosimiglianza di quanto dichiarato.
La successiva irreperibilità, circostanza priva di rilievo diretto essendosi
proceduto con rito abbreviato, potrebbe influire sulla valutazione di costanza
nelle dichiarazioni, se non fosse che si tratta di evento del tutto congruo rispetto
alla condizione di migrante, e quindi non collegato alle dichiarazioni rese in sede
giudiziaria.
La sufficienza e coerenza logica della motivazione va ragguagliata ai rilievi
critici proposti dalle difese in sede di giudizio di merito, e, da questo punto di
vista, la motivazione della sentenza impugnata, del tutto conforme a quella,
ampia, del primo giudice, risulta adeguata e priva di incongruenze.
I riscontri provenienti da altre prove sono stati evidenziati nelle sentenze
di merito e rivestono, comunque, anche carattere individualizzante, perché vi è
una pluralità di dichiarazioni che attribuiscono all’imputato lo specifico ruolo nel
corso del trasporto via mare.

5

la nave guardia costiera aveva operato l’intervento di salvataggio ancora in

3.2. Inammissibile è il motivo che concerne l’elemento soggettivo in
relazione alle circostanze aggravanti.
Si tratta di rilievo che non era stato proposto con l’atto di appello e, per di
più, manifestamente infondato: le sentenze di merito hanno evidenziato i dati
oggettivi che rendevano palesi, e quindi direttamente percepiti dall’imputato, i
dati di fatto integranti le aggravanti ( il numero dei migranti, il numero dei
concorrenti nel reato, le condizioni del trasporto via mare).
3.3. Quanto alla motivazione della commisurazione della pena, il ricorso
denuncia contraddizione, avendo il secondo giudice rilevato la minore gravità del

del coimputato.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha ridotto la pena inflita a Abdelhadj, equiparandola,
quanto alla reclusione, a quella inflitta al coimputato El Mechri, che aveva svolto
un ruolo di maggior rilievo.
La sentenza di appello ha dato conto del motivo che giustificava, pur a
fronte di ruoli diversi, un trattamento sanzionatorio paritario, evidenziando il
maggior numero di migranti trasportati sul barcone dove prestava servizio
Abdelhadj.
La rilevata contraddizione non sussiste, dunque, trovando la misura della
pena giustificazione puntuale ed adeguata.
4. Alla inammissibilità del ricorso di El Mechri Housine consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa
delle Ammende, che si reputa equo determinare in € 2.000, – 00.
Al rigetto del ricorso di Abdelhadj Houssen segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di El Mechri Housine e lo condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro Duemila in favore
della cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di Abdelladj Houssen Faraj e lo condanna al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 16.1.2018.

ruolo di macchinista senza però applicare all’imputato una pena inferiore a quella

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA