Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19426 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19426 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
nei confronti di:
NUCITO MIMO N. IL 14/10/1988
avverso la sentenza n. 2200/2012 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
16/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
t 214-t, –CD
lette/s.efitite le conclusioni del PG Dott.
Cce
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 17/04/2013
cc 9 Nucito
Motivi della decisione
Il Tribunale di Potenza ha applicato la pena nei confronti dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del
1990.
Ricorre per
cassazione il Procuratore generale della Repubblica
quinto comma è stata considerata come autonoma ipotesi di reato.
Il ricorso è infondato. La pronunzia impugnata ha applicato la pena di otto
mesi di reclusione e 2000 euro di multa, fatta applicazione del richiamato quinto
comma dell’art. 73 e concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva. Tale complessivo apprezzamento sottende la non sindacabile,
complessiva valutazione di prevalenza delle circostanze favorevoli all’imputato e
conduce ad una pena mite che non muterebbe, e non diverrebbe comunque più
severa, ore si addivenisse all’ applicazione della disciplina di cui all’art. 73,
comma 5, nel complessivo quadro di bilanciamento delle circostanzeinei termini
astrattamente corretti indicati dal ricorrente.
Attesa la sostanziale ininfluenza della censura prospettata, il ricorso deve
essere rigettato.
Pqm
Rigetta il ricorso.
Roma 17 aprile 2013
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Pietro Antonio SIRENA)
(Rocco Marco BLAIOTTA)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
lamentando che erroneamente la circostanza attenuante di cui al richiamato