Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19426 del 16/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19426 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nel procedimento a carico di:
SERVILLO ROSARIO nato il 05/03/1969 a CERCOLA
avverso la sentenza del 09/11/2016 del TRIBUNALE di PESARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
relativamente al capo a) e limitatamente alla pena, rigetto nel resto del ricorso.
Non è presente il difensore dell’imputato

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Data Udienza: 16/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 9.11.2016 il Tribunale di Pesaro ha
ritenuto Servillo Rosario responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 4
I. n. 110/75, commessi in Pesaro il 25.3.2015, e, riconosciute le attenuanti
speciali, lo ha condannato alla pena, rispettivamente, di mesi otto di reclusione
ed C 400 di multa, per il primo reato, e alla pena di C 100 di ammenda, per il

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Ancona, denunciando violazione di legge, per aver il Tribunale
inflitto la pena di C 100 di ammenda per la contravvenzione ascritta, nonostante
la previsione edittale fosse della pena dell’arresto da sei mesi a due anni e della
ammenda da C 1000 a C 10.000, e, ricorrendo il caso di lieve entità, solo della
pena della ammenda indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Con la novella legislativa introdotta con d.lvo 26.10.2010 n. 204, in
vigore dal 1°.7.2011, la sanzione edittale prevista dall’art. 4 legge n. 110/1975
è stata determinata in ” arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da C 1000 a C
10.000″, e in caso di riconoscimento dell’attenuante speciale del caso di lieve
entità con la sola pena dell’ammenda, sopra indicata.
Il Tribunale, che evidentemente ha inteso applicare la normativa
antecedente alla modifica normativa citata, intervenuta in epoca precedente alla
data di commissione del reato, ha dunque applicato una pena inferiore al minimo
di legge, e quindi la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla
commisurazione della pena inflitta per il capo A.
A norma dell’art. 620, comma 1 lett. I, cod. proc. pen., questa Corte
provvede, in conformità al giudizio compiuto dal giudice di merito, a
rideterminare la pena in euro Mille di ammenda.
Si deve osservare che la novella, che ha di recente modificato l’art. 620,
comma 1 lett. I, cod. proc. pen., ha ampliato i casi in cui la Corte di cassazione
pronuncia annullamento senza rinvio, riconoscendole il potere di “… decidere,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, o di rideterminare la
pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito …”.
Con particolare riferimento al potere di rideterminazione della pena,
dunque, è posto il limite di conformarsi alle statuizioni del giudice di merito.

2

secondo.

La commisurazione della pena adottata dal Tribunale, considerato che la
normativa precedente prevedeva la pena dell’ammenda da C 51 a C 206, è
contenuta, ed esprime un giudizio che, comunque, valuta come incongrua una
pena superiore al minimo legale introdotto dalla nuova normativa.
In questa sede, quindi, il collegio può procedere a rideterminazione della
pena nella misura sopra indicata, secondo il giudizio valutativo già formulato dal
giudice di merito, seppur ora applicato alla cornice sanzionatoria legale.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta
per il capo A), pena che ridetermina in euro 1000 di ammenda.
Così deciso il 16.1.2018.

P.Q.M.

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