Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19425 del 20/12/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19425 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

sul ricorso proposto da:
DIATTA MOHAMED ALIAS MOHAMED DIATTA ( RINUNCIANTE) nato il
10/05/1996

avverso la sentenza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha conclusoper

Il P.G. chiede l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 20/12/2017

Ritenuto in fatto

1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza, 31 marzo 2016, con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato Diatta
Mohamed responsabile di concorso nel reato di cui al D.L.vo n. 286 del 1998,
art. 12, commi 3 e 3 bis, lett. a) e b), fatto commesso nel Canale di Sicilia il 12
aprile 2015, e, per l’effetto, con l’attenuante del contributo di minima importanza

reclusione ed euro 1.570.000 di multa.
1.1 L’addebito traeva origine dalle attività di indagine svolte a seguito dello
sbarco presso il porto di Trapani di otto salme rinvenute nel canale di Sicilia dopo
il naufragio di un barcone partito dalle coste libiche e diretto in Italia, i cui
superstiti, soccorsi da nave militare italiana, in numero di 151, erano stati
trasferiti a Reggio Calabria. Il viaggio era stato organizzato a scopo di lucro; i
migranti avevano raggiunto la città libica di Zuara, erano stati ammassati
all’interno di un capannone, avevano corrisposto per la traversata somme
oscillanti tra i 1.000 e 1.300 euro, erano stati fatti salire in numero di
cinquecento su un barcone in legno e dopo alcune ore di viaggio, quando si
trovavano a circa 80/90 miglia dalle coste libiche, avevano avvistato una nave e,
al fine di richiamarne l’attenzione, si erano ammassati sullo stesso lato
dell’imbarcazione, determinandone il rovesciamento.
2. A ragione della decisione la Corte territoriale osservava che:
– contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, in ordine al delitto
contestato sussisteva certamente la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 6 cod.
pen.. Anche a voler prescindere dal “risultato naturalistico” del delitto di
favoreggiamento dell’immigrazione – comunque rilevante attesa la finalizzazione
della condotta, realizzata mediante lo stratagemma dell’abbandono dei migranti
in acque internazionali allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori- la
condotta posta in essere in acque extraterritoriali si saldava idealmente a quella
da consumarsi in acque territoriali dove si sarebbero verificati l’ingresso e lo
sbarco dei clandestini per l’intervento dei soccorritori, intervento previsto e
voluto dalle convenzioni internazionali quando sia evidente lo stato di necessità
degli occupanti di imbarcazione che si trovi in acque internazionali;
– quanto al merito della imputazione, la responsabilità dell’imputato era
stata correttamente fondata sulle dichiarazioni, precise e dettagliate, rese da
Meherez Rihani che lo aveva indicato come secondo pilota dell’imbarcazione. Tali
dichiarazioni erano state ritualmente acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc.
pen. stante l’ampiamente documentata irreperibilità dell’informatore e non
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dichiarata prevalente, l’aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di

essendo stato possibile procedere all’incidente probatorio, volto all’assunzione
della prova testimoniale, tempestivamente richiesto dal P.M. in data antecedente
alla dimissione dello straniero dal centro di identificazione presso cui era stato
collocato. Contributo dichiarativo, quello del Meherez, convergente con le stesse
sostanziali ammissioni rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia,
avendo il predetto riferito di aver corrisposto un prezzo per la traversata
inferiore rispetto a quello praticato agli altri migranti, in cambio della
collaborazione prestata al capitano dell’imbarcazione che aveva provveduto a

– privo di pregio e di qualsivoglia addentellato fattuale, anzi smentito dalle
stesse dichiarazioni dell’imputato, era risultato l’assunto secondo il quale il
predetto avrebbe agito in statOnecessità, costretto con minacce e violenze a
collaborare durante la traversata;
– non vi era spazio per la concessione delle invocate attenuanti innominate
stante l’ondivaga condotta processuale, né sussistevano le condizioni per un
alleggerimento del carico sanzionatorio, già attestato sulla soglia insuperabile
del minimo edittale, su cui era stata apportata la massima riduzione per
l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. generosamente concessa.
3. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata.
Denunzia:

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 20 cod. proc. pen.

sostenendo che la condotta del ricorrente si era consumata in acque
extraterritoriali, il mezzo di trasporto era idoneo alla prosecuzione del viaggio,
non era stato provato che le procedure di soccorso fossero state innescate dagli
organizzatori del viaggio per il raggiungimento dell’obiettivo dell’ingresso dei
migranti nel territorio dello Stato; inoltre, lo sbarco del Diatta aveva avuto luogo
in Reggio Calabria e perciò difettava anche la competenza territoriale del
Tribunale di Trapani;
– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. sul
rilievo che assertiva era l’affermazione secondo la quale era da escludere che il
teste si fosse sottratto volontariamente al dibattimento; peraltro, le sue
dichiarazioni non erano state validate dalle propalazioni degli altri migranti e il
giudizio di responsabilità era stato illegittimamente fondato esclusivamente su
fonte dichiarativa che l’imputato non aveva potuto interrogare nel corso del
giudizio in violazione dell’art. 6 CEDU;

illogicità manifesta della motivazione con riguardo al diniego delle

attenuanti generiche pur essendo verosimile che il ricorrente, di giovane età,

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sostituire al timone durante il viaggio;

avesse condiviso con gli altri clandestini la medesima storia di miseria e di
disperazione.

Considerato in diritto

Osserva il Collegio che a ridosso dell’udienza di discussione l’imputato ha
formalmente rinunciato all’impugnazione con dichiarazione inoltrata tramite
Ufficio Matricola del carcere. La rinunzia rende inammissibile il ricorso e
all’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e

determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spesse processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma il 20 dicembre 2017

al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si reputa equo

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