Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19424 del 19/04/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19424 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
LEFHAYEL THAMI nato in Marocco il 09/04/1985

avverso l’ordinanza del 06/12/2017 del Tribunale di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 19/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione riesame, ha
confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata, tra gli altri, a
Lefhayel Thami per essere il promotore di una associazione per delinquere (capo
A3), finalizzata alla commissione, su scala nazionale, di furti di pannelli
fotovoltaici, destinati dalla esportazione in Marocco (capi K, O, FF).
2. Avverso il provvedimento ricorre l’indagato, per il tramite del difensore,
articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge processuale

all’indagato alloglotta, ai sensi degli artt. 143 cod. proc. pen..
Sostiene il ricorrente che in sede di interrogatorio di garanzia si sarebbe
avvalso della facoltà di non rispondere, facendo presente di non essere in grado
di comprendere il contenuto dell’ordinanza e i termini tecnici in essa utilizzati, non
sarebbe stato presente l’interprete, l’ordinanza non sarebbe stata tradotta in
lingua araba, né avrebbe ricevuto la comunicazione di cui all’art. 293 comma 1
cod. proc. pen. in lingua a lui comprensibile in violazione dell’art. 293 comma 1-

bis cod. proc. pen.
L’istanza di riesame, presentata soltanto per il profilo della mancata
traduzione, non avrebbe ricevuto idonea e corretta risposta da parte del Tribunale
che, fermandosi al mero richiamo di un principio astratto, non si sarebbe occupato
della censura sollevata dal ricorrente in ordine alle conseguenze derivanti dalla
mancata traduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. L’ordinanza cautelare nei confronti dell’indagato alloglotta deve essere
tradotta nella lingua a quest’ultimo nota, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen.
(come modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32) al fine di assicurare il compiuto
esercizio del diritto di difesa.
Secondo ius receptum qualora sia applicata una misura cautelare personale
nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua
italiana, l’omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime
intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell’emissione
del titolo cautelare (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017,
Ojeareghan, Rv. 270610).
2

nonché vizio di motivazione, per la mancata traduzione dell’ordinanza custodiale,

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana costituisce un’indagine
di fatto, rispetto al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della non
manifesta illogicità della motivazione e alla sua consonanza con gli elementi
fattuali disponibili (Sez. 4, Sentenza n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan , cit.;
Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997).

2. Nella specie il provvedimento impugnato presenta una evidente lacuna
motivazionale.

richiamo del principio astratto secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 143
cod. pen. intervenuta nel 2014, la mancata traduzione non incide sulla validità
dell’atto.
Il giudice di merito nulla dice sulla conoscenza o meno della lingua italiana da
parte dell’indagato.
Non accerta se l’eventuale mancata conoscenza fosse nota già al momento
della emissione dell’ordinanza cautelare o se invece fosse emersa al momento
dell’interrogatorio di garanzia; se, quindi, ricorressero le condizioni di assistenza
da parte di un interprete e di traduzione dell’atto in lingua conosciuta all’indagato.
Né si occupa delle conseguenze che, in ipotesi, sarebbero derivate
dall’accertamento di tali evenienze.

3. Sotto il profilo della corretta applicazione della legge, va osservato che il
giudice dell’impugnazione — ove pervenga al motivato convincimento che
l’ignoranza della lingua italiana non fosse nota al momento dell’emissione del
provvedimento cautelare e quindi ritenga intangibile l’ordinanza genetica — dovrà
considerare che il caso della mancata conoscenza della lingua italiana emersa nel
corso dell’interrogatorio di garanzia è equiparabile a quello di assoluto
impedimento regolata dall’art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché sarà
lo stesso giudice a dover disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un
termine congruo, e il termine per l’interrogatorio decorrerà nuovamente dalla data
di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura
in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione
disposta o effettuata in un termine “incongruo” (così in motivazione
Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, cit.; Sez. 3, n. 14990 del
18/02/2015, Vervaeren, Rv. 263236).

4.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al

Tribunale di Firenze per nuovo esame.
3

Il Tribunale, senza svolgere alcuna disamina del caso concreto, si arresta al

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Firenze, sezione riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.

Così deciso il 19/04/2018

att. c.p.p.

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