Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19424 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19424 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSANNANTE PAOLO VITTORIO N. IL 25/11/1982
avverso l’ordinanza n. 2014/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.
–ti-te42-g–

Z.4′ cue-c:

-^

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

cc 2 Passannante

Motivi della decisione
La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’imputato in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Como che ne ha
affermato la responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990. La Corte ha ritenuto la genericità delle questioni proposte, già

Ricorre per cassazione l’imputato. Si espone che in realtà i motivi
d’appello sollecitavano argomentatamente l’integrale rivisitazione delle
valutazioni afferenti alla pena ed al bilanciamento delle circostanze. Si è
considerato che l’imputato ha avuto un ruolo minore nei fatti, ha reso piena
confessione, ha tenuto un comportamento processuale favorevole autorizzando
l’acquisizione di tutti gli atti d’indagine, è giovane, incensurato,
tossicodipendente.

Il ricorso è fondato. L’esame dei motivi d’appello consente di rilevare che
effettivamente il gravame sollecitava dettagliatamente la riconsiderazione della
pena nonché il tema afferente alle attenuanti generiche ed al bilanciamento delle
circostanze. Tale sollecitazione alla riconsiderazione di delicate questioni di
merito si confronta con la prima sentenza che, al riguardo, ha espresso
valutazioni alquanto generiche e non focalizzate sulle peculiari circostanze di
fatto dedotte con il gravame.
In tale situazione erroneamente è stata ritenuta la genericità e quindi la
inammissibilità dell’appello. Il provvedimento impugnato Va conseguentemente
annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti alla Corte d’appello di Milano per
l’ulteriore corso.

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Milano per l’ulteriore corso.
Roma 17 aprile 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio SIRENA)

diffusamente esaminate dal primo giudice.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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