Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19423 del 26/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19423 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

sul ricorso proposto da:
KHZROUNI SIDHAMED nato il 22/02/1965

avverso l’ordinanza del 15/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

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Data Udienza: 26/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata l’ordinanza del Tribunale per il riesame delle misure cautelari
personali di Genova in data 15 dicembre 2017, che, pronunciandosi sull’appello
proposto da Khzrouni Sidhamed, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il
diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicatagli,
espresso dal Tribunale di Genova in data 17 gennaio 2017, ha rigettato l’interposto

2. Il ricorso per cassazione sottoscritto dall’Avv. Franco Augusto Gastaldo
nell’interesse di Khzrouni Sidhamed, condannato in entrambi i gradi di merito alla
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il delitto di tentato furto
pluriaggravato, in relazione al quale gli è stata applicata a far data dal 29
novembre 2016 la misura cautelare di massimo rigore, è affidato a tre motivi di
dog li anza.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all’art.
597, comma 1, cod. proc. pen., estrinsecatosi nella mancata considerazione, in
forza del principio devolutivo che connota il gravame cautelare azionato, di tutti
quegli elementi fattuali anche sopravvenuti idonei a rendere il quadro della
permanenza delle esigenze cautelari sottese al mantenimento della misura
cautelare applicata; elementi fattuali che, nel caso posto all’esame, dovevano
essere valutati con peculiare oculatezza, tenuto conto del tempo trascorso
dall’applicazione della restrizione della libertà personale e della condanna
dell’impugnante anche in grado di appello.
2.2. Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo alla
mancata enumerazione dei delitti della stessa specie alla prevenzione della
reiterazione dei quali era funzionale, ai sensi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.,
la misura cautelare imposta.
2.3. Il terzo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all’art.
592, comma 1, cod. proc. pen., con riguardo alla condanna alle spese di
procedimento inflitta all’esito del giudizio cautelare, ritenuta illegittima avuto
riguardo al diritto costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuto ad
articolare la difesa in materia de libertate nella maniera più ampia possibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1. La giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che, in tema di
richiesta di sostituzione di misura cautelare, anche a seguito delle modifiche
2

gravame.

introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 del 2015, ai fini della valutazione della
attualità del pericolo di reiterazione di reati non è sufficiente fare riferimento al
tempo trascorso dal fatto contestato, dovendosi altresì valutare le peculiarità
dell’intera vicenda cautelare (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv.
271119; Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016 – dep. 11/02/2016, Mandrillo, Rv.
265949; Sez. 3, n. 15925 del 18/12/2015 – dep. 18/04/2016, Macrì, Rv. 266829).
Si è, quindi, precisato che, in tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza

la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui
all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto
dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti
nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e
collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n.
9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
Alla stregua dei richiamati parametri interpretativi – essendo privo di pregio
il riferimento all’art. 275, comma 2-ter, cod. proc. pen., diretto a disciplinare la
diversa ipotesi in cui una misura cautelare debba essere disposta dopo la
pronuncia di una sentenza di condanna di appello – deve darsi atto che ad essi il
Tribunale si è conformato, allorché ha affermato – peraltro, vale sottolinearlo, in
mancanza della prospettazione, da parte della difesa, di elementi concreti di segno
contrario – che il pericolo di reiterazione di reati – di tale consistenza da richiedere
l’applicazione della custodia cautelare in carcere – non poteva dirsi venuto meno
nel tempo. In effetti, in considerazione della significativa gravità del reato
commesso – realizzato nei confronti di persona anziana ed utilizzando un clichè
operativo, espressivo di una professionalità criminale, già sperimentato assieme
ai complici nello stesso contesto spazio-temporale -, della personalità del
prevenuto – gravato da precedenti penali tratti da condanne definitive per delitti
di furto, si rapina, di lesioni personali e in materia di stupefacenti -, della sua
collocazione in un ambiente socio-esistenziale assai compromesso, dell’assenza di
una alternativa fonte di reddito lecita, si doveva ritenere concreto il rischio di
reiterazione di ulteriori reati contro il patrimonio e contro la persona. Al riguardo
giova precisare che, secondo l’orientamento che gode di maggior seguito nella
giurisprudenza di legittimità, la prognosi in ordine alla continuità del periculum
libertatis nella sua dimensione temporale, deve essere fondata sia sulla personalità
dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia
sull’esame delle sue concrete condizioni di vita, ma non richiede la previsione di
una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez.
5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e

2. Destituita di fondamento è, del pari, la censura che ravvisa un deficit
motivazionale nella mancata enumerazione dei delitti della stessa specie
costituenti l’oggetto del periculum di recidiva alla cui prevenzione dovrebbe essere
funzionale la misura cautelare carceraria applicata all’impugnante, posto che le
istanze che animano tale formalistico rigore argomentativo sono state soddisfatte
dal giudice censurato allorché ha indicato i reati contro il patrimonio e contro la
persona come quelli sui quali potrebbe ragionevolmente ricadere la propensione

concretezza e della attualità di nuove anche se non determinate occasioni per
delinquere.
3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso. E’

ius

receptum, secondo la consolidata linea interpretativa di questa Corte regolatrice a far data dalla sentenza Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202014,
seguita dalla sentenza Sez. U, n. 22 del 20/11/1996 – dep. 14/01/1997,
D’Ambrosio, Rv. 206485 – che, poiché il riesame ha natura di mezzo di
impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio
generale fissato in materia di spese dall’art. 592, comma 1, cod. proc. pen.;
pertanto, atteso che l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame,
pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e
determina la soccombenza dell’istante, legittimamente viene disposta, in tale
provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.
4. Le suesposte considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo la
rimessione in libertà del ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen., copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura
della cancelleria, al direttore della Casa Circondariale di Genova perché provveda
agli adempimenti di cui al comma 1-bis della stessa norma.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
c.p.p.

Così deciso il 26/02/2018.

1-ter.

criminale del soggetto, in considerazione degli elementi fattuali indicativi della

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