Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19422 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19422 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNO DANIELE N. IL 12/02/1990
avverso la sentenza n. 5541/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del
12/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Donno Daniele ricorre avverso la sentenza 12.5.14, emessa dal Tribunale di Taranto ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, esclusa la contestata
recidiva ed unificati ex art.81 cpv. c.p., la pena di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancata assoluzione ex art.129 c.p.p. e per non essere state

Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti — che non prevedeva la concessione delle
attenuanti generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.,
facendo riferimento al contenuto della c.n.r. dei CC di Ginosa del 3.5.12, alla relazione di servizio,
al verbale di contestazione 1.5.12 e al contenuto degli altri verbali analiticamente indicati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015

concesse le attenuanti generiche.

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