Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19422 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19422 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA GIANLUCA N. IL 11/04/1990
avverso l’ordinanza n. 123/2013 TRIB. LIBERTÀ’ di ROMA, del
25/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
19tte/sentite le conclusioni del PG Dott. ej eketo
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fuLM QJ (D:
ru ec1/44)

Udit i difenso A ,

Data Udienza: 16/04/2013

Fatto e diritto
De Rosa Gianluca propone ricorso per cessazione avverso l’ordinanza del Tribunale
del riesame di Roma che ha rigettato l’istanza avanzata avverso il provvedimento
emesso nei suoi confronti del GIP del Tribunale di Cassino, applicativo della misura
cautelare in carcere.
Il De Rosa era indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/90 per aver
detenuto ai fini di spaccio Kg 50,50 di hashish all’interno di un’autovettura da lui
dato quantitativo della sostanza, idoneo a ritenere integrata l’aggravante di cui
all’art. 80 DPR 309/90 e ritenuto significativo di pianificazione e organizzazione
dell’azione criminosa oltre che dell’introduzione del De Rosa in ambienti
delinquenziali dediti al traffico di stupefacenti.
Il ricorrente si duole, in primo luogo, della mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 80 DPR 309/90.
Rileva che, con riferimento all’aggravante, il criterio quantitativo offerto dall’ultimo
orientamento giurisprudenziale di legittimità non è assoluto e matematico, essendo
rimessa al giudice, anche in caso di superamento della soglia quantitativa indicata
dalle Sezioni Unite, la valutazione circa l’applicazione dell’aggravante. Osserva che
deve aversi riguardo non al dato ponderale di per sé, sul quale si era fondato il
Tribunale del riesame, ma all’entità del principio attivo.
Deduce, altresì, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
e inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p. Osserva che il Tribunale, per un verso,
evidenzia il collegamento del De Rosa con un determinato contesto criminale
territoriale, per altro verso, contraddittoriamente, non ritiene concedibili gli arresti
domiciliari neppure in altro ambito territoriale, quello di Genova, ove il ricorrente
aveva chiesto l’applicazione della predetta misura cautelare.
Rileva, altresì, che il Tribunale non indica perché l’assenza di precedenti penali e
l’espletamento di attività lavorativa pregressa non siano stati ritenuti significativi ai
fini cautelari.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va

premesso

che

“il sindacato di

legittimità

sulla

motivazione

del

provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto
impugnato risponda a due requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la
congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento.”
(Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010).
Ciò posto, va rilevato che il provvedimento impugnato è immune da vizi di tal
genere. A prescindere dalla configurabilità in concreto dell’aggravante di cui all’alt.
80 DPR 309/90 – questione rimessa alla decisione finale all’esito della verifica in
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condotta. Il Tribunale poneva a fondamento del diniego dell’istanza di riesame il

ordine alla percentuale di principio attivo contenuto nello stupefacente sequestrato
– è da considerare, infatti, che il dato ponderale, per la sua consistenza, assume in
ogni caso rilevanza in questa fase delle indagini, in relazione alle esigenze cautelari.
Allo stato, alla stregua della sommaria delibazione richiesta ai fini che interessano
in questa sede, tale dato non può che rivelarsi significativo di collegamenti con
ambiti criminali dediti al traffico di stupefacenti e vale a far ritenere sussistente
l’esigenza cautelare posta a fondamento del provvedimento adottato.

illeciti di sostanze stupefacenti di non limitata rilevanza, è idoneo a sconsigliare
l’adozione di misure alternative a quella carceraria.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato, derivandone l’onere per il ricorrente del
pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.c.
Così deciso in Roma, il 16/4/2013.

Tale dato quantitativo, inoltre, proprio perché indicativo dell’inserimento in traffici

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