Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19421 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19421 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUSINI SILVESTRO N. IL 07/11/1945
avverso la sentenza n. 1184/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Susini Silvestro ricorre avverso la sentenza 9.5.13 della Corte di appello di L’Aquila che ha
confermato quella in data 26.4.11 del Tribunale di Pescara con la quale è stato condannato, per il
reato di bancarotta fraudolenta, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre di
reclusione, oltre le pene accessorie di legge.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di

che l’imputato era solo ‘apparso’ come amministratore per un breve periodo.
Si censura infine il trattamento sanzionatoti° per non essere stata ridotta la pena in conseguenza
della concessione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché sostanzialmente
aspecifico, non contenendo puntuali censure alle argomentazioni dei giudici di appello, con le quali
finisce per non confrontarsi, sia perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la
responsabilità del Susini emerga pacificamente, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, per
non avere il medesimo, dottore commercialista e amministratore unico della fallita dal 28.12.05 al
fallimento, curato la documentazione contabile della società, rendendo in tal modo impossibile la
ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente non ha indicato alcun elemento, non considerato
dai giudici di merito, in base al quale le attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse con
il criterio della prevalenza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

appello considerato che tutta la documentazione contabile della società era tenuta da altro soggetto e

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL PRESIDENTE

IL CONS(1),,LIERE estensore

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