Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19421 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19421 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA FRANCESCO N. IL 22/11/1962
MAIONE MARIA N. IL 30/05/1977
MATASSA BARBARA N. IL 03/02/1972
STORINO OSVALDO N. IL 14/08/1978
MORRA CONCETTA N. IL 24/11/1962
avverso l’ordinanza n. 2285/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
re/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/04/2013

Ritenuto in fatto
Con provvedimento del 7/11/2011 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza
di riesame avanzata dagli odierni ricorrenti avverso il decreto con il quale
era stata disposta la misura cautelare reale preventiva su manufatti edilizi di
proprietà dei predetti, ravvisandosi il fumus del reato di lottizzazione
abusiva.
ricorso proposto dagli interessati. Rilevava la Corte di legittimità una carenza
motivazionale per l’omesso riscontro della eccepita prescrizione del reato in
contestazione, assumendosi da parte dei ricorrenti che le opere atte a
integrare il reato risalirebbero ad epoca anteriore all’anno 2004, come
provato dagli atti di acquisto degli immobili, dai rilievi aereo fotogrammetrici
e dalle immagini satellitari in atti. Osservava la Corte che era stata omessa
la disamina sul tempo del commesso reato che, ove collocabile in epoca
remota, precluderebbe il valido esercizio dell’azione penale.
Il Giudice del rinvio, con provvedimento 16/1/2013, muovendo dalla natura
del reato contestato, atto a protrarsi nel tempo, rilevava che la prescrizione
poteva farsi decorrere dal momento della realizzazione dell’ultima opera di
urbanizzazione primaria o secondaria, risalente al 20/4/2008, epoca di
costruzione dei muretti perimetrali, dei cancelli pedonali e carrai, ritenendo,
quindi, sussistente il fumus commissi delicti.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione i ricorrenti
indicati in epigrafe, i quali deducono mancanza di motivazione e erronea
applicazione della legge penale.
– Osservano che il Tribunale non si era attenuto allo schema enunciato nella
sentenza di rinvio, limitandosi a riproporre sul punto censurato le
argomentazioni svolte in precedenza.
Rilevano che gli immobili di proprietà dei ricorrenti erano stati realizzati a
settembre 2004 e che, in base a una valutazione operata nel rispetto del
principio del favor rei, la cessazione della permanenza doveva essere
valutata con riferimento agli atti di compravendita e alla realizzazione delle
costruzioni, venendo meno il potere ablatorio nel caso in cui il reato risulti
estinto.
Considerato il diritto
– Rileva la Corte che il provvedimento impugnato, pur seguendo le indicazioni
della sentenza rescindente e risolvendo in modo adeguato, avuto riguardo
2

L’ordinanza era stata di seguito annullata dalla Corte di Cassazione su

alla rappresentazione del fumus rilevante in sede cautelare, la questione,
suscettibile di ulteriori approfondimenti in sede di decisione finale, relativa
alla determinazione del tempo della permanenza del reato, risulta lacunosa
In punto di individuazione della maturazione del termine prescrizionale con
riferimento alla cessazione della permanenza del reato, individuata nella
data del 20/4/2008.
Con riferimento a tale profilo, pertanto, in difetto di motivazione sul punto e
fini cautelari che in questa sede interessano, l’ordinanza va annullata con
rinvio, affinché il giudice di merito approfondisca se, con riferimento alla
data del 20/4/2008, si sia compiuta la prescrizione del reato per il quale la
misura è stata adottata.
p.t.m.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma II 16/4/2013

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In ragione del possibile rilievo officioso della prescrizione del reato, anche ai

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