Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19421 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19421 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DARDHA KLAJDI nato il 14/01/1992

avverso la sentenza del 07/03/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/3/2017 il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Monza

ha applicato

su richiesta delle parti

ex

art.444

cod.proc.pen. nei confronti di Klajdi Dardha la pena, sospesa, di anni 1, giorni
10 di reclusione ed C 400,00= di multa per il delitto di tentato furto aggravato in
concorso in abitazione ex art.110, 56, 624 bis, 625 n.2 e n.5, 61 n.5 cod.pen.
(capo a) e di rientro nel territorio dello Stato dopo allontanamento per
espulsione ex art.13, comma 13 bis d.lgs.286/1998 (capo b).

2. Ha proposto ricorso personale l’imputato Klajdi Dardha, con firma
autenticata, denunciando violazione dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.
in relazione alla manifesta mancanza, contraddittorietà e illogicità della
motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati, dovendo il Giudice

Data Udienza: 12/02/2018

procedente, anche in presenza di accordo fra le parti per l’applicazione della
pena, pur sempre valutare l’assenza di cause di non punibilità ex art.129
cod.proc.pen.
Era mancata qualsiasi valutazione in ordine all’elemento soggettivo
relativamente al reato di cui al capo b), poiché l’imputato aveva presentato
domanda di asilo politico in Svezia e in buona fede riteneva di poter circolare
liberamente per tale ragione in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

1. L’art.610, comma 5 bis, cod.proc.pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, I.
23 giugno 2017, n. 103, prevede, tra l’altro, la dichiarazione senza formalità di
procedura («de plano») dell’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale più snella procedura di
esame da parte della Corte di Cassazione è applicabile

anche ai ricorsi

presentati prima dell’entrata in vigore della legge 103 del 2017, attenendo solo
al rito da seguire e non ai poteri e alle facoltà delle parti.

2. La presentazione personale del ricorso personale dall’imputato Dardha è
ammissibile ratione temporis, essendo avvenuta il 3/4/2017 contro una sentenza
pronunciata il 7-21/3/2017, prima dell’entrata in vigore della legge n.103 del
23/6/2017, poiché in tema di regime applicabile in materia di impugnazioni,
allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente
regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione
del principio tempus regit actum

impone di far riferimento al momento di

emissione del provvedimento impugnato, allorché vengano invece in rilievo
poteri e alle facoltà delle parti. (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc.
Lista, Rv. 236537).

3. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto destituito di specificità e
comunque manifestamente infondato.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, da un lato, si è adeguato a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero
i presupposti dell’art. 129 cod.proc.pen., facendo riferimento agli elementi di
prova acquisiti agli atti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. U. n. 5777 del 27/3/1992 Rv.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

191135, Di Benedetto; Sez. U. n. 10372 del 27/9/1995, Rv. 202270,Serafino;
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Rv. 214637; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998 – dep.
1999, Messina, Rv. 212437).
Secondo le Sezioni Unite, la motivazione della sentenza che applica la pena
su richiesta delle parti a norma dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. si
esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa; positiva quanto
all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di
una determinata pena; 2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto

della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo
comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena,
qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del
beneficio. Negativa, quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non
punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive
debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi
motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla
ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo
di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione,
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi
concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è
sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito
negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per
la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Pertanto all’imputato che abbia patteggiato la pena non è consentito porre in
discussione gli estremi fattuali di un’imputazione del tutto congrua rispetto alla
narrativa del fatto contenuta nella rubrica e sulla quale ha effettuato la propria
scelta di accedere ai benefici del rito premiale; tantomeno ciò è consentito
proponendo rilievi di carattere ipotetico e congetturale, ovvero totalmente
generici e privi di benché minima concretezza nei loro riferimenti a fatti
processuali ed elementi probatori.
L’unica ragione addotta dal ricorrente è la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato contestatogli

sub b) proposta con riferimento ad una

circostanza, non provata e manifestamente irrilevante, visto che l’accusa
oggetto di applicazione concordata della pena si basava sul reingresso nel
territorio dello Stato dopo l’allontanamento per espulsione del 9/3/2015,
eseguito il 12/8/2015.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna
del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del

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nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; 3)

procedimento e al versamento della somma di C 2.000,00= in favore della
Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di
ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 12/2/2018

spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle

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