Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19420 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19420 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REINARD ANNA nato il 17/09/1966 a BONDENO

avverso la sentenza del 19/05/2017 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Pistoia ha applicato, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., alla ricorrente ed a Giovanna Truzzi la pena di anni uno e mesi sei di
reclusione e di euro 300 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen.
( capo a della rubrica ) e 110 cod. pen. e 55 D.Igs. 231 del 2007 ( capo b della rubrica ).
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputata Reinard, per mezzo del suo difensore,
affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.

sua responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile in ragione della sua genericità.
2.1 Sul punto giova ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello,
sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto
l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 591,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza corretta e scevra
da evidenti criticità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

1.1 Denunzia la ricorrente violazione di legge penale in ragione dell’assenza di prova circa la

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