Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19420 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19420 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARA ANTONELLA N. IL 23/12/1964
avverso l’ordinanza n. 843/2012 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
17/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
le>te/sentite le conclusioni del PG Dott.
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C.10 0,1-09

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Data Udienza: 05/04/2013

Fatto e diritto
Con ordinanza del 17/12/2012 il Tribunale di Messina ha respinto l’appello proposto
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con
la quale era stata rigettata l’istanza avanzata da Mazzara Antonella volta alla revoca
o alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli
arresti domiciliari.
Il Tribunale rilevava che nei confronti della istante era intervenuta sentenza di
elevata pericolosità sociale, essendo stato attribuito alla Mazzara un ruolo di primo
piano in un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, attività svolta in modo
professionale con gestione di una quota di mercato di propria pertinenza. Tale
condotta era considerata dal Tribunale tale da far ritenere idonea a soddisfare le
esigenze di cautela la sola misura carceraria.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputata. Con unico
motivo si duole della mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione,
osservando che i fatti per i quali era intervenuta la condanna erano stati commessi
nel 2007 e che da quel periodo in poi non risultavano altri procedimenti a suo
carico; che errato era il richiamo alla previsione dell’art. 275 comma 3 c.p.p.; che
gli arresti erano stati richiesti in casa dei genitori ottantenni, bisognosi di essere
accuditi, e in un comune diverso da quello ove abitualmente ella dimorava.
Rilevava che era mancata adeguata motivazione circa le argomentazioni indicate
dalla difesa nell’atto di appello, né era stata presa in considerazione la
documentazione relativa alle condizioni di salute dei genitori, della quale pure era
stata disposta la trasmissione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Rilevata l’estrema genericità dell’impugnazione con riferimento alle residue
doglianze, l’unica censura specifica concerne la mancata considerazione delle
allegazioni relative alle condizioni di salute dei genitori della ricorrente, le quali,
tuttavia, non sono idonee a spostare in alcun modo la valutazione circa le esigenze
di cautela, già insite nella gravità e nell’allarme sociale connesso alla condanna per
il reato associativo di cui all’art. 74 DPR 309/90. Quanto al mancato esame della
documentazione medica relativa alle condizioni di salute dei genitori, è da rilevare
che essa, oltre a essere ininfluente ai fini della valutazione in ordine alle esigenze di
cautela, non risulta neppure allegata nel processo d’appello, né in questa sede.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
2

condanna alla pena detentiva di anni nove e mesi sei per un reato atto a denotare

trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94 c.1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 5/4/2013.

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