Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1942 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1942 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ABATE MARIO N. IL 18/08/1966
avverso la sentenza n. 622/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 29/11/2012
OSSERVA
1 .-. Abate Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità dell’appello da lui
proposto avverso la condanna subita in primo grado per genericità dei motivi
di gravame.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la
specificità dei motivi di appello a suo tempo presentati, quanto meno in
riferimento alle richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche in
termini di prevalenza, di contenimento della pena nei minimi e di applicazione
dei benefici di legge.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere. In particolare, dall’esame dei motivi di
gravame a suo tempo avanzati risulta con tutta evidenza che, contrariamente a
quanto asserito in ricorso, l’imputato non ha indicato in alcun modo le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano le sue censure, limitandosi
ad apodittiche e generiche richieste
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di curo mille in favore della Cassa delle
Ammende.
co4 deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.
ente
onsigliere à t nso
c.c.: 29-11-12
R.G. 26070-12