Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1942 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1942 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLINI SANDRO N. IL 07/10/1962
avverso la sentenza n. 4222/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Carlini Sandro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma in data 6-11-12, che ha confermato la pronuncia di primo grado,
con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 368 cp ,
commesso in Roma il 31-10-2005.
Il ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti del procedimento al Carlini,
nonché l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello di Roma sono
stati notificati al Carlini in Roma v. Sestio Calvinio 80 onde non si comprende come
le precedenti ricerche non abbiano prodotto il medesimo risultato, essendo state
effettuate in altri luoghi. Censura poi il mancato esperimento di perizia grafica sulla
sottoscrizione dell’assegno in contestazione nonché il diniego delle attenuanti
generiche nonostante l’imputato sia gravato da un unico precedente penale,
risalente al 1993.
In ordine alla prima doglianza , la Corte territoriale ha dato atto della conformità
delle notifiche effettuate alla disciplina dell’art 161 ccp
Nel merito, il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come la deposizione del De Camillis sia stata ben chiara nel
descrivere lo svolgersi della vicenda inerente alla vendita dell’auto ,conclusasi con il
rilascio, da parte del Carlini, dell’assegno precedentemente ( circa 15 giorni prima)
dichiarato smarrito.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

erroneamente dichiarato contumace in primo grado mentre l’estratto contumaciale

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel
caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali da cui
è gravato l’imputato.

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA