Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19419 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19419 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALFIERO VITTORIO nato il 20/02/1982 a ROMA

avverso il decreto del 16/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.
Piero Gaeta, il quale ha concluso chiedendo l’adozione di provvedimenti di cui all’art. 616
c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16/06/2016 la Corte d’Appello di Napoli confermava il decreto del

17/10/2014, con cui Alfiero Vittorio era stato sottoposto alla misura di prevenzione della
Sorveglianza Speciale di P.S., di stampo mafioso, con obbligo di soggiorno nel comune di
residenza, per la durata di anni due e mesi sei, e con contestuale imposizione di una cauzione
pari ad C 2.000,00.
2. Alfiero Vittorio, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, avverso
tale provvedimento, allegando: 2.1 violazione di legge, ex art. 606 lett. b), codice di rito, per
erronea applicazione della legge, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla
valutazione degli indizi posti a fondamento del decreto. La Corte territoriale, secondo il
ricorrente, avrebbe del tutto trascurato di accertare la sussistenza del requisito indispensabile
dell’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, fondando la propria decisione unicamente
sul quadro indiziario prospettato dal primo giudice. I giudici dell’appello si sarebbero limitati,
nella sostanza, a ripercorrere pedissequamente il percorso argomentativo dei giudici di prime
cure, non rispondendo alle doglianze, sollevate dalla difesa, con l’atto d’appello. Nel
provvedimento impugnato, sarebbe stata messa in luce la pericolosità sociale qualificata
dell’indagato, valorizzandosi l’appartenenza dell’Alfiero al “Clan dei Casalesi”, fazione
Bidognetti- circostanza, per l’inverso, smentita dal deposito di sentenza definitiva assolutoria,
proprio con riferimento alla contestazione di natura associativa -ed evidenziando, a conferma
di tale assunto, una sentenza di condanna, per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., peraltro
ancora non definitiva. Le vicende in questione, ha poi osservato il ricorrente, sono risalenti nel
tempo, per cui, allo stato, mancherebbe una valutazione di una probabile reiterazione
criminosa. Gli elementi, costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia Diana
Francesco e Tammaro e Barone Michele, sarebbero stati elisi dalla pronuncia assolutoria e, per
di più, si tratterebbe di risultanze procedurali contraddittorie e meramente indicative di
semplici frequentazioni dell’Alfiero con soggetti malavitosi. Inoltre, la Corte non avrebbe
dovuto considerare la circostanza, in realtà indimostrata, relativa all’appartenenza dell’Alfiero
al “Clan dei Casalesi”, trattandosi di dato processualmente smentito. Anche le dichiarazioni,
rese da Venosa Salvatore, oggetto di valutazione nella seconda procedura valorizzata dalla
Corte territoriale, attesterebbero una condotta dell’Alfiero, anch’essa risalente nel tempo. In
sostanza, l’applicazione della misura si fonderebbe su elementi presuntivi e generici addebiti,
anziché su elementi di fatto, provvisti di certezza, oltre ad essere sprovvista del requisito
dell’attualità.
1

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 18/06/2014 e depositato in data

Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sottolineando, per un
verso, la permanenza della condizione di pericolosità dell’indiziato di appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso, trattandosi di una condizione attinente alla persona, e, sotto altro
profilo, della necessità conseguente, enucleata dalla giurisprudenza, di acquisire la prova del
“recesso” dall’associazione ovvero di disintegrazione dell’associazione stessa. Nel caso di
specie la contiguità dell’Alfiero al clan dei “Casalesi ” emergerebbe, non solo da elementi
desumibili dal procedimento, poi scaturito in un pronuncia assolutoria, pur sempre suscettibili
di una valutazione autonoma, ma dalle nuove emergenze, desumibili dal secondo

associativa, ex art. 416 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
Le prospettazioni difensive si fondano essenzialmente su una pretesa carenza di
pericolosità- tesi, questa, confermata dalla sopravvenuta pronuncia assolutoria – e, sotto altro
profilo, dalla dedotta mancanza di attualità del pericolo di recidivanza.
Le allegazioni in questione sono strettamente connesse fra loro e interdipendenti.
Se, per un verso, occorre avere riguardo all’evento sopravvenuto, rappresentato, per
l’appunto, dalla pronuncia assolutoria, in relazione al reato associativo di stampo mafioso,
sotto altro profilo, così come esaurientemente esposto dal giudice della cautela, il dato in
oggetto risulta controbilanciato dalle ulteriori risultanze, desumibili dalla sentenza di condanna
dell’Alfiero, ancorchè non ancora definitiva, per reato di cui all’art. 416 cod. pen..
Con ciò si vuole sottolineare, pur sempre in un’ottica processuale autonoma,
caratterizzante il procedimento di prevenzione, che la partecipazione dell’Alfiero ad un clan,
riconducibile ad uno schèma associativo, è comunque confermata da risultanze processuali, sia
pure con esito opposto, nell’ambito dei due procedimenti giudiziari, posti in evidenza.
E che l’Alfiero sia soggetto, legato ad organizzazioni di stampo mafioso, e, per la
precisione, al c.d. “clan dei casalesi”, emerge, oltre che dalle predette vicende processuali, pur
sempre in rilievo, in relazione alla sintomaticità dei comportamenti, anche a fronte di esiti
finali, favorevoli all’imputato, dalle dichiarazioni convergenti, rese dai vari collaboratori di
giustizia, tra cui Diana Francesco, Diana Tammaro, Barone Michele Di Nardo Michele, Di Nardo
Giovanni e Venosa Salvatore.
Trattasi di elementi processuali, pur sempre suscettibili di vaglio approfondito in sede
dibattimentale, da tenersi comunque in indubbia considerazione sul piano della prevenzione e
della valutazione della pericolosità.
Ne consegue che, sulla scorta del complesso degli elementi fin qui evidenziati, emergono
sicuri indizi di una compartecipazione dell’Alfiero all’organizzazione criminosa in questione, a

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procedimento, nell’ambito del quale l’Alfiero ha riportato una condanna, per il reato di natura

decorrere dalla data, cui risalgono le vicende specifiche dei due processi, ossia a decorrere dal
2009, sino al 2012, anno cui risale la detenzione carceraria del prevenuto.
E che le cose stiano così risulta dal tenore delle intercettazioni, eseguite nel corso del
2012, di conversazioni intercorse tra l’Alfiero e i vari collaboratori, sopra menzionati,
coimputati in procedimenti connessi.
Se, per un verso, è incontestabile l’esistenza del Clan dei Casalesi, alla luce dei plurimi
provvedimenti giudiziari che nel corso del tempo ne hanno costituito dimostrazione definitiva,

dell’Alfiero, per di più in posizione apicale e per un lungo lasso di tempo, protrattosi nel corso
degli anni, con particolare riguardo al settore dei proventi ricavati dalle scommesse illecite,
così come si desume dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Così pure, è smentita per tabulas la funzione rieducativa della detenzione carceraria,
essendo talune intercettazioni avvenute nel perdurare di tale condizione.
Orbene, poste tali premesse, si osserva, secondo un consolidato precedente orientamento
della giurisprudenza di legittimità, che l’appartenenza al sodalizio mafioso, già per se sola, è
significativa, considerata la natura del legame, implicante un coinvolgimento personale
profondo e stabile nel tempo, coincidente con l’intero arco dell’esistenza in vita del soggetto.
Pur avuto riguardo al pronunciamento delle Sezioni Unite (Sentenza c.d. Gattuso del
30/11/2017), secondo cui il semplice dato dell’appartenenza alla compagine mafiosa non è
sufficiente di per se solo, essendo comunque necessarie ulteriori verifiche, in relazione alle
quali riveste massima importanza la distinzione tra la mera partecipazione, di natura saltuaria,
ricollegabile ad un concorso esterno, e l’appartenenza alla compagine mafiosa, indicativa di
una vera e propria intraneità al gruppo.
E’ evidente, infatti, che in quest’ultimo caso, coincidente, per l’appunto, con la fattispecie
oggetto della disamina odierna, la maggiore profondità ed essenzialità della partecipazione
dell’individuo al gruppo, connota, altresì, l’intero contesto fattuale, sul versante
sintomatologico, fatte salve le verifiche, con elementi concreti, duraturi nel tempo, in quanto
tali indicativi dell’attualità della misura.
E che, nel caso di specie, tali verifiche, per l’appunto, si siano manifestate, come
indicative di una partecipazione stabile al sodalizio, trova ulteriore riscontro indiretto nella
certezza che il sodalizio in questione è tuttora operante sul territorio regionale specifico, preso
in considerazione nell’ambito dei vari processi, in mancanza, per di più, di una manifestazione
di ravvedimento dell’Alfiero, indicativa di un recesso, provvisto di serietà e credibilità
intrinseche.
2. Alla luce delle considerazioni esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con
contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma, che si reputa equo fissare in C 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

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sotto altro profilo, risulta, quindi, avvalorata la costante partecipazione al sodalizio criminoso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/02/2018

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