Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19418 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19418 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIEZAN SEME EMMANUEL N. IL 01/03/1975
avverso la sentenza n. 4666/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Miezan Seme Emmanuel ricorre avverso la sentenza 19.5.14 della Corte di appello di Palermo che
ha confermato quella in data 10.7.12 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui all’art.496 c.p., alla pena — condizionalmente sospesa – di mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere la motivazione
illogica e carente, non sussistendo l’elemento soggettivo del reato dal momento che l’imputato

conseguenza della sanzione amministrativa derivante dalla mancata esibizione del biglietto di
viaggio sull’autobus, per cui ricorreva la causa di giustificazione di cui all’art.54 c.p. e comunque
trattatasi di falso innocuo che non avrebbe potuto trarre in inganno alcuno, anche perché una volta
negli uffici immigrazione, il prevenuto aveva consegnato immediatamente il proprio documento di
identità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da censure di illogicità,
evidenziato come l’imputato, che ben conosceva la lingua italiana, abbia volontariamente e senza
giustificazione alcuna declinato, consapevolmente, false generalità ai controllori dell’AMAT per
evitare di incorrere nella sanzione amministrativa conseguente al mancato possesso del titolo di
viaggio, realizzando in tal modo il reato ascrittogli con una condotta — hanno perspicuamente
sottolineato i giudici di appello — non giustificabile, proprio per il suo inserimento lavorativo in
Italia ormai consolidato, né ai sensi dell’art.54 c.p. né adducendo una scusabile ignoranza della
normativa penale in proposito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

aveva indicato una diversa identità solo per il timore di perdere il permesso di soggiorno in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL PRES

D Etr

IL CONS9 IERE estensore

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