Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19418 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19418 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAYREM BENTHABET nato il 18/10/1992

avverso il provvedimento del 17/05/2017 del TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

o

lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione che,
nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del
ricorso avanzato ai sensi dell’art. 625 ter cod. proc. pen. ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma ha condannato l’odierno ricorrente per il
reato di lesioni aggravate, con sentenza datata 10.06.2015 e divenuta irrevocabile in data

1.1 Avverso la predetta sentenza ricorre, ai sensi dell’art. 625 ter cod. proc. pen., l’imputato,
personalmente, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza legata alla
dedotta incolpevole mancata conoscenza del giudizio predetto a causa dello stato detentivo nel
quale si trovava al momento in cui era stato emesso il decreto di citazione diretta in giudizio da
parte del P.m. procedente.
1.2 Con memoria depositata in data 6.2.2018 si insisteva da parte dell’Avv. Calia, difensore del
ricorrente, nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1 Osserva il ricorrente come in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole
mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625 ter cod. proc. pen.,
in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla
conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione
di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura
precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza
( Sez. 2, Sentenza n. 14787 del 25/01/2017 Cc. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269554 ).
2.1.1 Sul punto, va precisato che la conoscenza del processo si presume ogni volta che via
siano manifestazioni precise di volontà partecipativa, come l’elezione di domicilio o la nomina
del difensore di fiducia, oppure quando la stessa sia deducibile da eventi non riconducibili alla
volontà dell’accusato, che evidenzino, in modo incontrovertibile, la conoscenza del
procedimento, come l’arresto ed il fermo, la sottoposizione ad una misura cautelare o la
notifica personale dell’avviso d’udienza.
Con specifico riferimento all’elezione di domicilio la Cassazione ha stabilito che da tale atto
deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in
assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il
proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Cass. sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep.
2016, Rv. 266368; Cass. sez. 5 n. 36855 del 07/07/2016, Rv. 268322).
2.1.2 Può, dunque, essere affermato che la rescissione del giudicato può essere disposta solo
nel caso in cui si dimostri che l’imputato versi in uno stato di ignoranza “incolpevole” e non
quando, questi non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza
2

3.11.2015, nel procedimento in cui il menzionato imputato era giudicato in assenza.

dell’esistenza del processo. Condizione quest’ultima desumibile (secondo quanto prevede l’art.
420 bis cod. proc. pen.) sia dalla elezione di domicilio, che dalla nomina del difensore di
fiducia, oltre che dall’arresto, dal fermo, dalla sottoposizione ad una misura cautelare o dalla
notifica personale dell’avviso di udienza.
La ignoranza incolpevole non deve pertanto essere valutata in relazione ai singoli atti della
progressione processuale, atteso che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur
provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si

ufficio).
2.2 Nel caso di specie l’imputato, arrestato in flagranza, e dunque a conoscenza dell’esistenza
del procedimento già a causa dell’applicazione della misura precautelare ha, inoltre, nominato
un difensore di fiducia, ed eletto il domicilio, ponendo in essere due azioni processuali che
generano la presunzione di conoscenza ed escludono la ignoranza incolpevole necessaria per
disporre la invocata rescissione.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di

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