Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19417 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19417 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONACINI ANDREA N. IL 28/03/1964 parte offesa nel procedimento
c/
SASSI ENRICA N. IL 23/08/1963
ZANNONI MONTA N. IL 23/05/1969
avverso il decreto n. 4767/2013 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 24/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Bonacini Andrea, p.o. nel procedimento n.7064/10 r.g. mod. 21 a carico di Sassi Enrica e Zarmoni
Monia, ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione — emessa il 24.2.14 dal G.i.p. di Reggio Emilia,
reputandola illogica per non aver tenuto conto che con l’atto di opposizione alla richiesta di
archiviazione la p.o. aveva indicato specificamente le attività di indagine da svolgere, laddove il
g.i.p. si era limitato a definire generiche le indagini richieste, oltre che inutili per essere in corso un

contenuto del tutto differente fra di loro e che il g.i.p. era risultato condizionato non dagli atti
processuali , interpretando .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per violazione dell’art.613
c.p.p., perché presentato personalmente dalla parte offesa e non invece da legale iscritto
nell’apposito albo dei difensori cassazionisti, sia in quanto proposto contro un’ordinanza di
archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9 giugno 1995,
n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).

approfondito incidente probatorio, senza considerare che i procedimenti riuniti avevano un

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 20 marzo 2015
IL CONS LIERE estensore
J

(

P

IL PRESI NTE

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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