Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19417 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19417 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSSARI GIUSEPPE nato il 20/07/1962 a CATANZARO parte offesa nel
procedimento
c/
STRAMBI TOMASO nato il 07/04/1972 a PISA
CANE GABRIELE nato il 17/09/1951 a BOLOGNA

avverso il decreto del 02/08/2016 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

P

Data Udienza: 12/02/2018

J

Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Perla
Lori, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Mussari Giuseppe, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto di archiviazione, emesso in data 2 agosto 2016 dal G.I.P., presso il Tribunale di

Strambi e Canè Gabriele, a seguito di querela, presentata da Giuseppe Mussari in data 4
maggio 2013, per il reato di diffamazione aggravata sul quotidiano nazionale “La Nazione” .
L’odierno ricorrente aveva dichiarato, nell’atto di querela, ai sensi dell’art. 408, c. 2, codice di
rito, di voler essere informato dell’eventuale richiesta di archiviazione. Malgrado ciò, la
richiesta di archiviazione non era stata notificata, il che aveva determinato una grave
violazione del principio del contraddittorio, stabilito dall’art. 127, commi 1 e 5, codice di rito. La
notizia del provvedimento era stata poi acquisita dal legale del ricorrente il 17 gennaio 2017,
per cui il ricorso, depositato in data 6 febbraio 2017, si doveva ritenere tempestivo.
2.

Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del citato decreto di

archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’omessa notifica dell’avviso
della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, previsto dall’art.
408, comma 2, cod. proc. pen., determina la violazione del contraddittorio e costituisce causa
di nullità, ex art. 127, comma 5, codice di rito, del decreto di archiviazione emesso de
plano(Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016 – dep. 16/03/2016, P.O. in proc. C, Rv. 26589301).
2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con contestuale
trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica di Firenze per l’ulteriore corso.

_/’
I

Firenze, nell’ambito del procedimento penale, n. 16044/13, instaurato a carico di Tommaso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica di Firenze per l’ulteriore corso.

Così deciso il 12/02/2018

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