Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19417 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19417 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
SCOPIS MARCO N. IL 20/07/1974
avverso la sentenza n. 2040/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CARRARA, del
12/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tl ?

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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/04/2013

Fatto e diritto
Con sentenza del 12/4/2012 il Tribunale di Massa applicava a Scopis Marco, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di arresto e C 1.000,00 di ammenda,
pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per 124 giorni, per il reato di cui
all’art. 186 comma 7 lett. c) cod. strad., per essersi l’imputato rifiutato di sottoporsi
a test alcolmetrico. Il giudice ordinava la sospensione della patente di guida
dell’imputato per la durata di anni uno, mesi quattro, operando, tra l’altro, la
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso
la Corte d’Appello di Genova.
Deduce, con unico motivo, che il giudice avrebbe dovuto, alternativamente,
confiscare il veicolo nell’ipotesi di appartenenza dello stesso all’imputato, o,
altrimenti, raddoppiare il periodo di sospensione della patente di guida.
La Corte ritiene fondato il ricorso con riferimento al secondo motivo.
Risulta, infatti, dalla relazione di polizia municipale di Carrara del 20/10/2010 in atti
che il veicolo condotto dall’imputato al momento della constatazione della violazione
è di proprietà di Ramona Morelli, moglie del predetto. Ne consegue che non può
trovare applicazione la confisca, prevista per il caso in cui il mezzo condotto dal
trasgressore sia di sua proprietà, mentre trova applicazione la previsione secondo la
quale “se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della
sospensione della patente di guida è raddoppiata”.
Nella specie il giudice risulta non essersi attenuto alla previsione del raddoppio della
sanzione amministrativa, la quale è stata, altresì, erroneamente calcolata anche in
conseguenza della operata riduzione di cui all’art. 222 comma 2 bis cod. d. strada,
non applicabile alla fattispecie di cui all’art. 186 c. d. strada in esame (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 34222 del 11/07/2012 Rv. 253533 “È illegittima la riduzione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato
di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all’art. 222, comma secondo bis, c.d.s.
– prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad
un terzo – riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio
colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale e non concerne, invece, l’ipotesi di patteggiamento per i reati di cui
all’art. 186 c.d.s.).
Il ricorso, pertanto, va accolto, con annullamento della sentenza limitatamente alla
durata della sospensione della patente di guida e rinvio sul punto al Tribunale di
Massa, che nella determinazione della durata della sanzione accessoria si atterrà ai
criteri indicati.
2

riduzione di un terzo in forza del disposto di cui all’art. 222 comma 2 bis cod. strad.

P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida con rinvio sul
punto al Tribunale di Massa.

Così deciso in Roma, il 5/4/2013.

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