Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19416 del 05/04/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19416 Anno 2013
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LORENZON VALTER N. IL 11/02/1965
avverso la sentenza n. 4367/2010 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi dife sor Avv.;
Data Udienza: 05/04/2013
Fatto e diritto
Con sentenza del 5/4/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Busto Arsizio applicava a Lorenzon Walter ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di
mesi uno giorni dieci di arresto e C 1.000,00 di ammenda, pena sostituita con il
lavoro di pubblica utilità per mesi uno e giorni quattordici, per il reato di cui all’art.
186 cod. strad.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con
Rileva che la sostituzione della pena richiede, affinché siano resi effettivi i benefici
conseguenti allo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, l’adozione da
parte del giudice di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione della
sentenza. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del chiaro tenore del comma 9 bis
dell’art. 186 cod str., in forza del quale la procedura per la declaratoria di estinzione
del reato, e le riduzioni conseguenti sulla durata della sospensione della patente e
sulla confisca del veicolo, sono per legge posticipate e subordinate alla verifica dello
svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, senza necessità di alcuna
sospensione dell’mvire (come è confermato dalla previsione, nello stesso
comma, deit,Po-spensione della decisione pronunciata in esito alla nuova udienza
fissata per valutare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità).
Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di
esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 C.P.P.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5/4/2013.
unico motivo violazione dell’art. 186 comma 9 bis c.p.p.