Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19415 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19415 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERTAZZI GIAMPIETRO nato il 19/09/1957 a CASORATE PRIMO

avverso l’ordinanza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

Lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
che, nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Giuseppina Fodaroni, ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso sia per la sua tardività che per il merito della pretesa;

RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano – Sezione misure di prevenzione, decidendo
in sede di incidente di esecuzione in ordine alla istanza del Bertalazzi volta ad ottenere la

confisca relativa ad un immobile sito in Morinnondo via Candia n.3 e diretta pertanto alla
cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli sul predetto bene, ha rigettato la domanda così
avanzata dal terzo proprietario Bertalazzi, oggi di nuovo ricorrente.
Più in particolare, il Tribunale adito aveva ritenuto l’esistenza di due titoli giuridicamente validi
rappresentati dai sequestri in prevenzione che erano stati debitamente trascritti prima della
stipulazione del contratto di vendita del bene immobile tra la società LABA s.r.l. ed il Bonafede
e tra quest’ultimo e l’odierno ricorrente e che, dunque, rendevano giuridicamente inaccoglibile
la richiesta dell’odierno istante il quale, pur in buona fede, non poteva prevalere sul diritto
ablativo erariale che era stato legittimamente custodito nei predetti provvedimenti di sequestro
e poi reso pubblico e conoscibile ai terzi con la trascrizione di quest’ultimi.
Ne conseguiva che il terzo oggi istante poteva al più richiedere un ristoro risarcitorio da
coltivare in altre sede.
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre il Bertalazzi, personalmente, affidando la sua
impugnativa ad una unica ragione di doglianza declinata come vizio argomentativo.
Si evidenzia che il diritto di proprietà oggi reclamato era derivato da un atto di frazionamento
intervenuto precedentemente ai provvedimenti ablativi oggi contestati e che aveva acquistato
il diritto di proprietà sulla base di un contratto di compravendita legittimamente intervenuto
con il Bonafede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per svariati motivi tra loro concorrenti.
2.1 In primis, occorre concordare con la eccezione di tardività della odierna impugnativa
sollevata puntualmente dalla Procura generale, atteso che la impugnativa è stata presentata
oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, essendo
quest’ultima intervenuta in data 21.2.2017 e la successiva spedizione della impugnazione solo
in data 23.3.2017.
2.2 Ma anche nel merito la impugnativa è inammissibile.
2.2.1 Va in primo luogo osservato che, in realtà, la parte ricorrente contesta la validità
giuridica proprio dei provvedimenti giurisdizionali ablatori di cui, pertanto, non si limita solo a
contestare la regolarità delle relative trascrizioni.

2

declaratoria di inesistenza dei titoli giuridici rappresentati dai sequestri e dalla successiva

Ne discende che la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata non già con lo strumento
dell’incidente di esecuzione, ma, al più, ricorrendone i presupposti, con l’impugnazione
straordinaria di cui all’art. 7, comma 2, I. n. 1423 del 1956.
2.2.1 Ma anche al di là di questo pur assorbente profilo, occorre puntualizzare come la pretesa
così avanzata dalla parte ricorrente si presenti come manifestamente infondata, atteso che,
come correttamente già osservato dal Tribunale impugnato, la pretesa oppositiva si scontra
contro l’insuperabile circostanza della esistenza di due titoli giuridicamente validi rappresentati

contratto di vendita del bene immobile tra la società LABA s.r.l. ed il Bonafede e tra
quest’ultimo e l’odierno ricorrente, di talché la richiesta dell’odierno istante, pur in buona fede,
non può in alcun modo prevalere sul diritto ablativo erariale la cui legittimazione si fonda sui
predetti provvedimenti di sequestro che, peraltro, erano stati resi conoscibile ed opponibili ai
terzi con la trascrizione degli stessi nei registri immobiliari.
2.3 Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare
in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.2.2018

dai sequestri in prevenzione che erano stati debitamente trascritti prima della stipulazione del

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