Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19415 del 09/03/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19415 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIROZZI ANIELLO N. IL 04/09/1967
avverso l’ordinanza n. 1249/2015 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/03/2017

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio
Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, con ordinanza

ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di rapina ed altri
“reati satellite” giudicati con le sentenze richiamate analiticamente nell’impugnato
provvedimento.
Si annotava che né l’istanza, che aveva avviato l’incidente di esecuzione, né
la lettura delle sentenze evidenziava elementi che in fatto potessero indurre a
ritenere l’esistenza del medesimo disegno criminoso. Emergeva, piuttosto, a giudizio
del Tribunale la mera reiterazione di reati.
2. Ricorre per cassazione Pirozzi Aniello a mezzo del difensore di fiducia e
lamenta il vizio di motivazione, la nullità dell’ordinanza impugnata, la violazione della
legge penale e, in particolare, dell’art. 81 cpv. cod. pen. Osserva il ricorrente che
nella memoria depositata ex art 121 cod. proc. pen. erano state puntualmente
fornite le indicazioni a fondamento della richiesta di continuazione, argomentazioni,
tuttavia, non esaminate e che il giudice a quo non aveva preso in considerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. Il ricorso è fondato.
La motivazione risulta generica e priva di ogni riferimento specifico ai fatti
accertati nelle sentenze in comparazione. Ciò astrae la decisione dalle risultanze
processuali ed assimila le argomentazioni poste a sostegno ad una mera perifrasi del
dato normativo.
Contrariamente, la motivazione ha la funzione di indicare i temi materiali e le
ragioni che l’autorità giudiziaria ha posto a fondamento della decisione, traslando il
paradigma normativo astratto nella fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27
settembre 2007, Magera; S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto).
Là dove, di converso, il giudizio non consenta di verificare a quali elementi
fattuali sia stato ancorato ovvero le ragioni per le quali le deduzioni difensive siano
state respinte, esso si risolve in una valutazione che manca dei requisiti minimi di
riconoscibilità del discorso giustificativo.

2

in data 8/2/2016 rigettava la richiesta nell’interesse di Pirozzi Aniello, finalizzata ad

2. Nel caso in esame la motivazione della decisione che ha indotto al rigetto
della richiesta di continuazione è inadeguata.
Il giudice a quo omette di prendere in considerazione specificamente i fatti
oggetto di decisione e di procedere ad una comparazione logico-sistematica tra le
sentenze oggetto di scrutinio.
L’operazione sarebbe stata, di converso, necessaria ai fini di una consapevole
verifica sul medesimo disegno criminoso ed avrebbe costituito accertamento viepiù

specifica, in cui affermava d’aver esposto gli elementi in virtù dei quali sarebbe stato
possibile, a suo giudizio, riconoscere il vincolo della continuazione.
Il provvedimento impugnato, M-i—eefweFse4 omette di confrontarsi con gli
argomenti addotti dalla difesa, temi sui quali il giudice dell’esecuzione avrebbe avuto
obbligo di intrattenersi, anche al solo fine di confutare le relative prospettazioni.
3. Alla luce di quanto premesso va disposto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, diversa composizione (Corte cost. n. 183
del 2013), affinché proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli.
Così deciso in Roma il 9 marzo 2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDE

rilevante nell’ipotesi di specie. Il richiedente aveva, infatti, depositato una memoria

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