Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19414 del 12/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19414 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICOLI GIUSEPPE nato il 18/03/1974 a LECCE

avverso l’ordinanza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 12/02/2018

lette le conclusioni scritte rassegnate dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione che,
nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Molino, ha chiesto il rigetto del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza impugnata la Corte di Appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio dopo
l’annullamento disposto dalla Suprema Corte di Cassazione della precedente ordinanza resa
sempre dalla Corte di appello di Lecce, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse del Nicolì di

pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Lecce, determinando la pena in anni 29, mesi uno e quattro giorni di reclusione e non
provvedendo al cumulo giuridico con la residua pena dell’arresto.
Si deve ricordare che, in precedenza, la Corte di appello di Lecce aveva accolto la istanza del
condannato con ordinanza del 17.04.2014, con la quale quest’ultimo chiedeva l’applicazione
del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., avendo invece la Procura generale predetta
operato un cumulo di anni 32, mesi 1 e giorni quattro di reclusione nonché di anni 1 e mesi 2
di arresto.
Avverso il predetto provvedimento ricorreva in cassazione il P.g., sostenendo che la pena era
stata correttamente calcolata in relazione al fatto che occorreva considerare anche la elisione
della pena per anni tre in seguito alla applicazione dell’indulto ex lege 241/2006.
La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del P.g., annullava con rinvio il
provvedimento così impugnato, ritenendo che il criterio moderatore doveva essere applicato
solo dopo lo scorporo dell’indulto.
Avverso la predetta ordinanza resa in sede di giudizio di rinvio ricorre di nuovo il Nicolì, per
mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente vizio di violazione di legge e argomentativo in relazione all’art. 78
cod. pen..
Si evidenzia che – nonostante l’applicazione del principio di diritto in tema di regolamentazione
del cumulo giuridico in presenza della elisione di una parte della pena per l’indulto – non era
stato applicato il secondo comma dell’art. 78 che prevede, comunque, l’applicazione del criterio
moderatore dei trenta anni anche in caso di pene di specie diversa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 La Corte di appello di Lecce, pur avendo correttamente applicato in sede di giudizio di
rinvio il principio fissato dalla Corte di Cassazione secondo cui il criterio moderatore di cui
all’art. 78 cod, pen. doveva essere applicato solo dopo lo scorporo dell’indulto, ha tuttavia
eluso la disposizione normativa di cui al secondo comma del predetto art. 78 che prevede,
comunque, l’applicazione del criterio moderatore dei trenta anni anche in caso di pene di
specie diversa.
2

rideterminazione della pena complessiva come risultante dal provvedimento di esecuzione delle

Ne consegue che – dovendosi aggiungere alla pena correttamente fissata dalla Corte
distrettuale di anni ventinove, mesi 1 e quattro di giorni di reclusione la ulteriore pena di anni
uno e mesi due di arresto —, in omaggio al criterio moderatore fissato dal secondo comma
dell’art. 78, cod. pen., la pena complessiva può essere fissata, anche in questa sede di
giudizio, in anni trenta di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato determinando la pena complessiva in anni

Così deciso in Roma, il 12.2.2018

trenta.

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