Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19413 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19413 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHANIN ABDEL AZIZ ABDELGHAFAR N. IL 20/04/1977
avverso la sentenza n. 3433/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/03/2015

Shanin Abdel Aziz Abdelghafar ricorre avverso la sentenza 19.11.13 della Corte di appello di
Genova con la quale, in parziale riforma di quella in data 10.6.09 del Tribunale di La Spezia, è stato
assolto dal reato di cui al comma 3 dell’art.6 1.n.40198 (capo 2) perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato ed è stata rideterminata la pena, per il reato di falso di cui al capo 1), con le
già concesse attenuanti generiche, in mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

comma 1, lett.b) e d) c.p.p. per non essere stata acquisita la prova, tramite rogatoria internazionale,
della eventuale falsità del permesso internazionale di guida apparentemente rilasciato dall’autorità
egiziana, essendosi la Corte di merito affidata a valutazioni soggettive, in difetto di logica
motivazione sul punto e senza tenere conto che l’imputato disponeva di valido perrnesso nazionale
di guida rilasciato dallo Stato egiziano.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perchè generico, atteso che
le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato, in quanto — come
rimarcato dai giudici di appello — l’irrilevanza della richiesta rogatoria derivava dalla incontestabile
falsità del documento di guida internazionale, risultato fotocopiato e contenente ripetuti errori
ortografici, in una con l’assenza della data di rilascio e della sottoscrizione del funzionario
competente, il tutto però — ad escludere la grossolanità del falso, come precisato ancora dai giudici
di secondo grado — secondo quanto era risultato solo dopo l’utilizzo di un modulo di comparazione
ad opera di soggetto esperto in materia.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Lamenta il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 20 marzo 2015
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