Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19412 del 05/02/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19412 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 28/06/2016 del TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 05/02/2018

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Cuomo, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a A.A. la pena concordata tra le parti per i delitti di cui in

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, riservandosi i motivi, e l’imputato personalmente, che ha dedotto la
sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla sentenza
di patteggiannento secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135) “la motivazione della
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma
secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e
negativa. Positiva quanto all’accertamento; 1) della sussistenza dell’accordo delle
parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione
delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione
condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla
concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di
cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni
positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei
relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo
sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti
risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In
caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver
effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non
ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen.”;
2

epigrafe;

k

– che la sentenza impugnata rispetta questo principio, poiché si dà espressamente
atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste
dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella
costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai
sensi dell’art. 129 c.p.p. (peraltro, si fa riferimento specificamente alla denuncia
della persona offesa, nonchè alle s.i.t. acquisite); il che basta ad escludere ogni

pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica
nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore delle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018

violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle

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