Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19411 del 29/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19411 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
POTENZA
nei confronti di:
DI LASCIO PIETRO N. IL 09/07/1981
avverso la sentenza n. 1783/2010 TRIBUNALE di POTENZA, del
03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

–/— 4/

Data Udienza: 29/03/2013

39 Di Lascio

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Potenza ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti
dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lettera B e comma 2 sexies del
Codice della strada, ed ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità.

2.1 Con il primo si lamenta che si è omesso di disporre l’incremento di pena connesso
all’aggravante speciale della guida in ora notturna, ai sensi dell’art. 63,comma 3, cod. peri.

2.2 Con il secondo si lamenta che erroneamente non è stata determinata la durata della sanzione
sostitutiva.

3. Il primo motivo è infondato. La pena è stata determinata partendo dalla sanzione base di 6
mesi di arresto e 2.100 euro di ammenda. Dunque, non vi è ragione di ritenere che la pena pecuniaria
indicata non sia frutto dell’incremento di 1/3 previsto dalla detta aggravante sulla pena minima di 1.500
euro di ammenda prevista per la contravvenzione in questione.

3. Il secondo motivo è invece fondato. Effettivamente il giudice non ha determinato la durata
della sanzione sostitutiva. A ciò può provvedere questa Corte di legittimità, non essendo implicate
valutazioni discrezionali e trattandosi di fare applicazione del criterio di ragguaglio previsto dal comma 9

bis dell’art. 186 del Codice della strada. In sentenza è stata applicata la pena dì 2 mesi e 20 giorni di
arresto ed 800 euro di ammenda. Ne discende che, alla stregua del criterio di ragguaglio indicato, la
durata del lavoro sostitutivo è 83 giorni.

Pqm
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata indicazione della durata
della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che determina in 83 giorni. Rigetta nel resto il
ricorso.

Roma 29 marzo 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco
i)/(_….t.,..„.
BLAIOTTA)

“–

IL PRESIDENTE
( Pietro Antonio Sirena)

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo due motivi.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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