Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19411 del 05/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19411 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INTESA SAN PAOLO S.P.A.

avverso il decreto del 30/06/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG C \A /L 1.11.1,42.A-ko

Data Udienza: 05/02/2018

Il Procuratore generale, dr.ssa Franca Zacco, ha concluso per l’annullamento del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Sezione Misure di Prevenzione – ha rigettato la domanda di ammissione dei
crediti ipotecari presentata da Intesa San Paolo s.p.a. ai sensi della L 228/2012.
2. Con ricorso sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione
l’Intesa San Paolo s.p.a. affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art.
52 dlgs n. 159/2011 e art. 1 comma 196 e ss L. 228/2012.
Assume l’istituto di credito ricorrente che la regola sancita dall’art. 52 dlgs n.
159/2011 è che la confisca non pregiudica il diritto reale di garanzia costituito in
epoca anteriore al sequestro purchè il credito non sia strumentale all’attività
illecita. Solo quando tale strumentalità risulti, spetterà al creditore dimostrare
l’ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità.
Nel caso di specie, il decreto impugnato ha escluso il credito sulla base di una
condizione “diversa” non prevista dall’art. 52 codice antimafia.
Infatti, da un lato, lo stesso decreto ha valutato insussistente il nesso di
strumentalità tra l’attività criminale e l’operazione bancaria – ritenendo che il
mutuo oggetto di procedimento non potesse essere associato al più ampio
quadro nel quale si inseriva l’operazione e, soprattutto al contributo del proposto
– dall’altro ha rigettato l’ammissione del credito invocando la presunta mala fede
della banca.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione dell’art. 1 comma 192 e ss
L. 228/2012, art. 52 del codice antimafia e art. 7 CEDU, art. 1 protocollo CEDU
nonché motivazione apparente.
Si censura l’illogicità della motivazione che, da un lato, afferma che l’operazione
di acquisto era coerente con la vendita dei numerosi immobili oggetto di
lottizzazione e, dall’altro imputa alla banca un omesso controllo, senza indicare il
tipo di verifiche che avrebbero dovuto essere eseguite dall’istituto.
La concessione di un mutuo a fronte dell’acquisto di una villa già realizzata
nell’ambito di una lottizzazione e oggetto di regolare perizia era un’operazione

2

1. Con decreto emesso in data 23 febbraio 2016 il Tribunale di Palermo –

del tutto ordinaria e doveva presumersi la buona fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A norma dell’art. 52

dlgs. 159/2011, condizione affinchè siano lasciati

costituito sul bene che ne forma oggetto diritti reali di garanzia in epoca
anteriore al sequestro è che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a
quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri
di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.
E’ evidente quindi che il requisito della buona fede del creditore terzo venga in
considerazione solo dopo che sia stata accertata la strumentalità del credito
all’attività illecita o al suo reimpiego.
Solo in questo caso, infatti, incombe al creditore, per far valere il proprio diritto,
l’onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità
(Sez. 6, Sentenza n. 36690 del 30/06/2015, Rv. 265606).
Nel caso di specie, il decreto impugnato ha concentrato la propria motivazione
direttamente sulla mancanza di buona fede del dell’istituto di credito senza
curarsi di verificare la sussistenza del necessario presupposto della strumentalità
del credito, anzi assumendo contraddittoriamente che” il mutuo oggetto del
presente, però, appare come una delle tante operazioni di finanziamento della
compravendita delle ville edificate, e, oggettivamente non può essere associato
al più ampio quadro nel quale si inseriva l’operazione, e, soprattutto, al
contributo del proposto, peraltro neppure formalmente socio della società
mutuataria”.
Deve quindi annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione – per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo – Sezione
Misure di Prevenzione – per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

impregiudicati, nonostante la confisca, i diritti dei terzi creditori che abbiano

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