Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19410 del 28/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19410 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

JJ ?MIA91~117-4-sul ricorso proposto da:
FONTANA MARCO N. IL 29/07/1968
avverso la sentenza n. 2385/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/03/2014

Con sentenza in data 3/6/2013 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la
sentenza del 5/11/2012 del Tribunale di Roma con cui il Sig. Marco FONTANA era stato
condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa in relazione al
reato previsto dall’art.73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione illegale di
507 grammi di hashish) commesso il 26/8/2012. La Corte di appello, tenuta ferma la pena
base di 6 anni e 8 mesi di reclusione come determinata dal primo giudice, ha ridotto la pena a
3 anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa.

Con memoria depositata il 15/2/2014 il ricorrente ha sollecitato l’applicazione del regime
normativo derivante della sentenza n,32/2014 della Corte costituzionale.
Osserva preliminarmente la Corte che il ricorrente propone censure che introducono
contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel
merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto
affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta
Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
Il ricorso, infatti, prospetta un lettura diversa dei fatti che è stata motivatamente rigettata dai
giudici di primo e secondo grado, i quali non illogicamente hanno valutato le caratteristiche
della condotta dell’imputato, la presenza di un bilancino di precisione, le modalità di
confezionamento della sostanza, il suo peso complessivo, ritenendo tali elementi
congiuntamente incompatibili con l’ipotesi di minore gravità. Si tratta di valutazione di merito
che in assenza di vizi motivazionali non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
Osserva, peraltro, la Corte che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale
ha dichiarato la illegittimità degli artt.4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272,
convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4
dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori
fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe
pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina
fissava dunque agli artt.1 e 1-bis dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico
trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.
A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato
art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le
condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e
venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di
reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e
5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett.a, del d.l. 23
dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43
del 21 febbraio 2014).
La rilevanza del nuovo e diverso regime sanzionatorio sulla decisione impugnata appare
evidente, posto che la pena base applicata dai giudici di appello al sig. Fontana (anni sei e mesi
otto fi reclusione) si colloca al di sopra del minimo edittale previsto dalla normativa allora in
vigore e viene adesso a superare il massimo edittale, così da dover essere considerata una
pena illegale.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta errata applicazione di legge
ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e)
cod.proc.pen. in relazione alla mancata applicazione del comma 5 dell’art.73, citato.

Deriva da tale constatazione la necessità di annullare la decisione impugnata nella parte
relativa alla determinazione della pena e di rinviare gli atti al giudice di merito affinché proceda
a nuovo giudizio sul punto alla luce del trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole
disciplina oggi in vigore.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Il Presidente

Così deciso in Roma il 28/3/2014

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