Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19410 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19410 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSETTI CRISTIAN MARIO N. IL 16/03/1969
avverso la sentenza n. 3567/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Busetti Cristian Mario ricorre avverso la sentenza 22.5.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 12.6.12 del Tribunale di Monza con la quale è stato condannato, per il
reato di violenza privata, alla pena di mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di
appello ricompreso la condotta dell’imputato nella forma del tentativo di violenza privata ovvero in
come si leggeva in sentenza, l’imputato aveva tentato di fare accostare con il suo mezzo quello della
parte lesa, solo alla fine vittima di tamponamento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Busetti per il reato di violenza privata
riposi sulle dichiarazioni della p.o. Vario Michele — la cui attendibilità non viene contestata —
secondo cui, dopo un primo tentativo da parte dell’imputato di ‘buttarlo giù’ dallo scooter su cui
viaggiava, era stato scaraventato dentro una ‘rotonda’ stradale da parte del Busetti che lo aveva
colpito nella parte posteriore del motomezzo, arrestandosi in conseguenza di detto comportamento,
pur non riportando alcuna conseguenza fisica.
Correttamente pertanto è stato ritenuto il reato di cui all’art.610 c.p., nella forma consumata, avendo
l’odierno ricorrente impedito, con la descritta condotta, al Vario di continuare la marcia nella
propria direzione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
quella integrante l’illecito amministrativo di cui all’art.189, comma 5, c.d.s., dal momento che,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
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