Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19410 del 05/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19410 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FICARA DOMENICO nato il 10/02/1977 a MELITO DI PORTO SALVO
QUATTRONE CARMELO nato il 03/01/1954 a REGGIO CALABRIA
SAPONE ERMINIA nato il 05/08/1955 a REGGIO CALABRIA
QUATTRONE BARBARA nato il 24/06/1984 a REGGIO CALABRIA

avverso il decreto del 15/04/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG ( via; i, ■,a,4).-&10)
)

Data Udienza: 05/02/2018

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per
il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 15 aprile 2016 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in
parziale riforma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 9 febbraio 2015, ha ridotto la
misura della sorveglianza speciale applicata a Ficara Domenico a 3 anni ed ha revocato la
confisca disposta su un fondo rustico di natura seminativa di mq 2070 in frazione Gallina di
Reggio Calabria, località Sullaria, intestato a Ficara Domenico, e delle quali sociali e del

confermando nel resto il decreto di primo grado
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, Ficara Domenico (proposto), nonché i terzi
interessati Quattrone Carmelo, Sapone Erminia e Quattrone Barbara affidandolo ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 4
comma 10 L n. 1423/1956.
Lamentano i ricorrenti che il decreto impugnato è affetto da motivazione inesistente,
avendo omesso di confrontarsi con una serie di elementi decisivi evidenziati nei motivi
d’appello quali:
– la sua scarcerazione da parte del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria in data
13.3.2012 per sopravvenuta insussistenza della gravità indiziaria, conclusione cui era
pervenuta autonomamente la I sezione di questa Corte con la sentenza n. 17064/12 con cui
era stata annullata l’ordinanza di custodia cautelare;
– la sua assoluzione da parte del Tribunale di Reggio Calabria dal delitto di cui all’art. 416
bis c.p. e dal reato di intestazione fittizia aggravato a norma dell’art. 7 L 152/91, sentenza
confermata per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria (per
l’intestazione fittizia di beni non c’era stato appello del P.M.);
– la restituzione al ricorrente, con la sentenza di assoluzione, di tutti beni che erano caduti
in sequestro ex art. 321 c.p.p. – coincidenti con quelli sequestrati nell’ambito del procedimento
di prevenzione – nell’ambito del processo Reggio Sud;
– l’incensuratezza dell’imputato;
– la posizione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, che
aveva chiesto l’annullamento della misura della sorveglianza speciale e la revoca della confisca
di tutti i beni in sequestro;
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 4
comma 10 L n. 1423/1956.
Lamenta il Ficara che il decreto impugnato è illegittimo sotto il profilo della violazione di
legge nella parte in cui ha ritenuto accertata la sua pericolosità sociale e, soprattutto,
l’attualità della stessa.

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patrimonio aziendale della Gold Transport Unipersonale s.r.l. intestata a Suraci Costantino,

In particolare, si duole che sono state valorizzate come significative del concetto di
“appartenenza” richiesto dalla normativa una vicenda risalente al 2005 in cui il ricorrente
aveva riportato una condanna per aggressione perpetrata con un’arma ai danni di tal Cristiano
Antonino, vicenda che non aveva nulla che a vedere con le modalità mafiose.
Gli altri due episodi dai quali la Corte territoriale aveva desunto la sua pericolosità sociale
erano compendiati all’interno del processo c.d. Reggio Sud e relativi alla c.d. “vicenda Partesa”
del maggio 2008 (in relazione alla quale il ricorrente aveva ottenuto in tutti i gradi del giudizio
l’assoluzione) ed un’altra vicenda del luglio 2009 relativa ad un viaggio in cui il ricorrente

Oppedisano Domenico.
Si trattava dunque di episodi tutti datati incapaci di dimostrare l’attualità della pericolosità,
che era stata motivata in relazione alla asserita assenza di alcun segnale di cesura con
l’ambiente di riferimento, tenuto conto del particolare intensità e natura del legame, su base
familiare, intrattenuto dal Ficara, peraltro rafforzato per ragioni connesse alla detenzione del
fratello.
Il ricorrente contesta l’applicazione della presunzione di pericolosità, effettuata sulla base
di una sua presunta e comunque non attuale appartenenza ad un’associazione mafiosa, tenuto
conto anche che a suo carico non vi era mai stato un riconoscimento giudiziale di mafiosità.
Gli unici elementi da cui era stata dedotta l’attualità della pericolosità derivavano dalla
particolare vicinanza non solo familiare con il fratello Giovanni e dall’assenza di alcun segnale
di cesura con l’ambiente di riferimento.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 3 L n.
1423/1956 artt. 2 e 2 bis L. 575/1965.
Lamentano i ricorrenti la mancanza di indizi in ordine alla disponibilità in capo al Ficara di
immobili in proprietà dei suoceri o la sproporzione tra tali beni rispetto al reddito dichiarato
dall’attività economica svolta.
Assumono i ricorrenti che incombe all’accusa l’onere di dimostrare rigorosamente, ai fini
del sequestro e confisca di beni intestati ai terzi, l’esistenza di situazioni che avvaliino l’ipotesi
del carattere puramente formale di tale intestazione. Il giudice ha l’obbligo di spiegare la
ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore
indiziario ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Peraltro, posto che la presunzione di fittizia intestazione di beni a norma dell’art. 26
comma 2° dIgs 159/2011 opera solo per i beni acquisiti dai terzi nei due anni antecedenti alla
proposta di prevenzione, nel caso di specie i terzi interessati sono proprietari di beni acquisiti
ben più di due anni prima della proposta di prevenzione.
Si dolgono i ricorrenti che è stato confermato il sequestro della Garai Transport s.r.l.
nonostante il Ficara e la coniuge fossero stati assolti dall’accusa di falsa intestazione.

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aveva accompagnato il fratello Ficari Giovanni, legato alla criminalità organizzata, da tale

Infine, si dolgono del mantenimento della confisca su alcuni beni acquistati dai coniugi
Quattrone/Sapone in quanto ritenuti funzionali all’attività della Gold Transport nonostante che
tale società, di proprietà d Suraci Constino, sia stata restituita al diretto interessato.
I ricorrenti si dolgono dell’omessa motivazione del decreto impugnato in ordine alle
censure svolte riguardanti il giudizio di sproporzione dei terzi interessati, ammettendo
l’esistenza di errori oggettivi ma omettendo di effettuare il nuovo calcolo.
2.4. Con motivi nuovi depositati in data 19.1.2018 Ficara Domenico ha dedotto la
violazione degli artt. 3 e 4 comma 10 0 L. 1423/1956 in relazione al requisito dell’attuallità della

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente motivi per comodità espositiva, sono
fondati e vanno accolti.
Va preliminarmente osservato che, in tema di misure di prevenzione personale, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 10 comma 3° ed art. 27 comma 2° dlgs n. 159/2011, avverso il
decreto della Corte d’Appello che decide sulla impugnazione proposta contro il provvedimento
con cui il Tribunale applica una delle misure di prevenzione personali previste dalla legge citata
è ammesso soltanto ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del Pubblico
Ministero e dell’interessato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, può essere dedotto quale violazione
di legge il vizio della motivazione solo qualora se ne contesti l’inesistenza o la mera
apparenza, qualificabili come forme di violazione dell’obbligo di provvedere con decreto
motivato, imposto al giudice d’appello dal comma secondo dell’art. 10, d. Igs. 6 settembre
2011, n. 159.
In particolare, oltre ai casi di mancanza assoluta, la motivazione può ritenersi apparente
soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, o sia
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate
e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato
l’applicazione della misura (cfr.; Cass., sez. VI, 10/03/2008, n. 25795).
Nel caso di specie, da un lato, deve ritenersi che la motivazione della Corte territoriale non
fosse affatto apparente – anzi deve ritenersi congrua – in ordine alla pericolosità del proposto
negli anni 2005-2009. E’ stata descritta a pagg. 2 e 3 con dovizia di particolari la vicenda,
verificatasi nel 2005, dell’aggressione da parte del proposto a Cristiano Antonino, riconducibile
ad una chiara matrice mafiosa, e, nelle pagine successive, la vicenda “Partesa” del maggio
2008 e l’accompagnamento del luglio 2009 da parte di Ficara Domenico del fratello Giovanni
ad un incontro con soggetti ai vertici dell’associazione mafiosa ‘ndrangheta (soprattutto il capo
crimine Oppedisano Domenico).

pericolosità sociale del proposto.

Sul punto, questa Corte ha recentemente statuito che ai fini della formulazione del giudizio
di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del
1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali
indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della
penale responsabilità dell’imputato, con la conseguenza che anche una sentenza di
assoluzione, pur irrevocabile – come quella riportata dal Ficara nel procedimento denominato
“Reggio Sud” – non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale (Sez. 5, n.
32353 del 16/05/2014 – dep. 22/07/2014, Grillone, Rv. 260482).

persistenza della pericolosità di Ficara Domenico nel momento in cui (17.10.2013) la Procura
della Repubblica di Reggio Calabria ha formulato la proposta di sottoposizione dello stesso alla
misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.
In particolare, il decreto impugnato ha argomentato apoditticamente la attualità della
pericolosità sociale del proposto “attesa l’assenza di alcun segnale di cesura con l’ambiente di
riferimento, tenuto conto peraltro della particolare intensità e natura del legame, su base
familiare….”, osservando altresì che il suo costante collegamento con il fratello Giovanni
(esponente della ‘ndrangheta) ” induce a ritenere fondatamente che egli, lungi
dall’interrompere i collegamenti con l’ambiente nel quale erano maturate le condotte sin qui
evidenziate, ne abbia anzi rafforzato il legame anche per evidenti ragioni connesse alla
detenzione del fratello Giovanni..”.
La Corte territoriale ha quindi sostanzialmente motivato l’attualità della pericolosità del
proposto aderendo a quel filone giurisprudenziale che valorizzava l’elemento presuntivo della
mancata prova del distacco dal sodalizio criminale, orientamento che deve ritenersi superato
alla luce della recentissima sentenza delle S.U. Gattuso n. 111/2018.
Tale arresto, nel ribadire che è necessario accertare il requisito dell’attualità della
pericolosità del proposto, ha precisato che il richiamo ad eventuali presunzioni semplici deve
essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che evidenzino e
sostengano la natura strutturale dell’apporto alla organizzazione criminale mafiosa.
Il riferimento a specifici elementi di fatto da cui evincere la persistenza della pericolosità
del proposto è del tutto assente, o è comunque apparente, nella motivazione del decreto
impugnato, non essendo certo sufficiente il generico richiamo al regime di detenzione del
fratello senza l’indicazione di specifici episodi da cui desumere la persistenza del legame con il
gruppo criminale mafioso.
Ne consegue che con riferimento alla misura di prevenzione personale, il provvedimento
impugnato deve essere annullato.
2. Il terzo motivo è infondato e va quindi rigettato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il
legislatore, con le novelle legislative del 2008 e del 2009, che hanno modificato taluni aspetti
non marginali del sistema normativo della prevenzione, ha inteso affermare il principio della
5

Dall’altro, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine al requisito della

cosiddetta autonomia della misura patrimoniale di prevenzione rispetto a quella personale,
stabilendo che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e
applicate disgiuntamente (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, introdotto dal D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).
In particolare, nella previgente disciplina, la confisca presupponeva l’irrogazione
(contemporanea o anteriore) della misura di prevenzione personale.
La nuova disciplina, introdotta dal citato D.L. n. 92 del 2008, art. 10, ha spezzato
definitivamente il nesso di necessaria presupposizione tra i due tipi di misure, con la

prescindere da qualsiasi proposta relativa alla adozione di misure personali, e,
conseguentemente, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla pericolosità “attuale”
sociale del suo destinatario al momento della richiesta (Sez. 6, n. 484/2012).
Peraltro, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, se, da un
lato, consente di applicare la confisca anche in assenza di richieste di misure di prevenzione
personali e prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell’adozione
della misura, richiede, dall’altro, che detta pericolosità sia comunque accertata con riferimento
al momento dell’acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria
(Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014 Rv. 261082).
Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra illustrato al punto 1, deve ritenersi che il decreto
impugnato abbia fornito una motivazione senz’altro non apparente in ordine alla circostanza
che all’epoca in cui si collocano gli acquisti dei beni confiscati di cui al decreto impugnato, il
requisito della pericolosità del proposto fosse sussistente (quantomeno a partire dall’anno
2005).
Analogamente, sono stati argomentati gli altri indefettibili presupposti richiesti per
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ovvero la titolarità o disponibilità,
anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro o altre utilità, la sproporzione del
valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dalla persona socialmente pericolosa o alle attività
economiche svolte dalla stessa e la mancata giustificazione da parte della persona socialmente
pericolosa ( e dei terzi) della provenienza dei beni.
In primo luogo, quanto ai redditi ed alle attività del proposto, la Corte territoriale ha
evidenziato che, seppur non debbano essere considerate solo le entrate riferibili allo specifico
anno in cui risultano acquistati i beni confiscati, l’indagine non possa spingersi a ritroso oltre
l’anno 2002, atteso che in precedenza non risultano significative entrate tali da costituire un
monte risparmio utilizzabile negli anni successivi, tenuto conto delle spese di mantenimento e
degli acquisti medio tempore operati che, pertanto, fanno presumere il consumo dei redditi
nelle more prodotti.
La Corte territoriale ha messo in luce l’esiguità dei redditi prodotti dal Ficara, che non sono
stati contestati nella consulenza di parte se non per la cifra attinente ai rimborsi assicurativi
per C 18.000, importo non idoneo ad incrementare in modo significativo la disponibilità
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conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato anche a

finanziaria del proposto, non giustificandosi quindi le acquisizioni patrimoniali dallo stesso
effettuate in quel periodo, tenuto conto degli esborsi legati alle necessità di mantenimento.
Il decreto impugnato, così come il giudice di primo grado, ha precisato che le spese di
mantenimento per la moglie del Ficara Quattrone Barbara vadano conteggiate sin dal 2004,
epoca in cui è iniziata la convivenza tra i due, sebbene i coniugi si siano spostati solo nel 2007.
A fronte delle limitatissime disponibilità economiche della coppia, negli anni 2005-2009 si è
registrata una serie di acquisti sproporzionati alla loro capacità reddituale, in ordine ai quali la
Corte di merito ha osservato che i consulenti della difesa nulla hanno dedotto.

19.862,00 nel 2005 ( i suoi redditi si arresteranno nel 2007), la moglie, che prima del 2006
non risulta aver mai lavorato, aveva acquistato nel 2006 un’autovettura BMW per l’importo di C
50.000,00, nel 2007 ha comprato un terreno per C 25.250,00 e nello stesso anno ha sostenuto
la spesa di C 5.000,00 per la costituzione della società General Petroli.
La moglie del proposto aveva altresì acquistato nel 2006 anche la casa coniugale e, anche
ammettendo che il valore della stessa non fosse di C 325.000,00, come accertato nella perizia,
ma quello dichiarato di C 83.400,00, tale operazione era comunque insostenibile per i redditi
dichiarati dalla donna.
Era evidenziato che la consulenza di parte nulla aveva dedotto in ordine ad ulteriori entrate
della Quattrone idonee a giustificare esborsi di tale entità.
Infine, con riferimento alla compravendita intervenuta tra i coniugi nel 2005, anche
ammettendo che si trattasse di una vendita fittizia, osservava la Corte di merito che
l’eventuale risparmio di spesa non comportava che gli stessi coniugi potessero sostenere di
aver “guadagnato” la somma di C 86.000,00, che non concorreva quindi a formare un reddito
superiore a quello accertato.
Con riferimento ai beni intestati ai suoceri Quattrone Carmelo e Sapone Emilia, va
osservato che i ricorrenti, al cospetto di quanto argomentato da entrambi i giudici di merito,
hanno contestato in modo specifico la riconducibilità al proposto dei soli beni siti in località
“Furci” , via Nazionale, censiti al catasto del Comune di Reggio Calabria sezione Pellaro al
foglio 22 particella 1511, ritenuti dai giudici di merito funzionali all’attività della Gold
Transport, sul rilievo che tale società che era stata dalla stessa Corte ritenuta di effettiva
proprietà del Suraci Costantino e restituita al diretto interessato.
Tali censure non persuadono atteso che la Corte territoriale ha ben messo in luce a pag. 58
che Ficara Domenico, almeno fino al 2011, ha avuto la disponibilità della Gold Transport,
mentre solo dopo tale anno la titolarità della stessa è passata in capo a Suraci Costantino (e
ciò in coincidenza con la vendita a quest’ultimo delle quote fino ad allora formalmente detenute
dalla moglie dell’odierno proposto).
E’ evidente quindi che i beni sopra menzionati erano stati formalmente acquistati dai suoceri
del proposto in un periodo (anno 2009) in cui, secondo la coerente ricostruzione della Corte
territoriale, quest’ultimo era il titolare di fatto della Gold Transport.
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Il decreto impugnato ha, inoltre, precisato che, a fronte di un reddito dichiarato dal Ficara di C

Con riferimento agli altri beni intestati ai suoceri, come accennato, i ricorrenti non hanno
formulato specifiche censure a quanto osservato dalla Corte di merito, anche con il richiamo
per relationem al decreto del Tribunale di Reggio Calabria, in ordine alla riconducibilità al
proposto degli stessi beni.
In ordine alla sproporzione tra i redditi dei coniugi Quattrone – Sapone ed i beni loro intestati,
ha osservato la Corte di merito che i redditi percepiti dalla coppia dopo il 2004 (negli anni
precedenti i redditi percepiti erano tutt’altro che rilevanti ed insuscettibili di produrre
significativi accumuli di risparmio) erano pari a circa C 39.000,00 nel 2004, 40.000 nel 2005,

Tali redditi, anche a voler ritenere , come indicato nella consulenza di parte, che la spesa per il
mantenimento fosse in media C 1.700,00 mensili, non avrebbero consentito quegli accumuli di
risorse tali da giustificare i cospicui investimenti della coppia (la Corte ha evidenziato il
vorticoso giro di trasferimenti di beni gravitanti nella famiglia Ficara, cui partecipano anche i
suoceri, avvenuto in epoca successiva all’instaurazione del legame affettivo tra il Ficara e la
Quattrone).
Anche ammettendo che la spesa di 80.000,00 per la casa coniugale non fosse stata sostenuta
nel 2009 ma fosse stata “spalmata” negli anni precedenti, tale esborso avrebbe comunque
assorbito la totalità delle entrate lecite dei due coniugi, di talchè l’acquisto dell’agrumeto in
Pellaro di Reggio Calabria per la elevatissima spesa di C 160.000,00 sfuggiva a qualsiasi
giustificazione (tenuto conto che nel 2006 la coppia aveva speso anche la somma di C
13.000,00 per l’acquisto dei beni indicati ai nn. 1,2 e 3 del decreto del giudice di primo grado).
Non vi è dubbio che il percorso argomentativo della Corte territoriale sia stato ampio ed
articolato, non si è sottratto al confronto con le censure dei ricorrenti, pervenendo alle proprie
conclusioni anche considerando taluni dati fattuali forniti dai consulenti della difesa.
La motivazione del decreto impugnato non può dunque ritenersi apparente, non essendo certo
priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, ed essendo ben
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
Deve quindi rigettarsi il ricorso relativo alla misura di prevenzione patrimoniale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento limitatamente alla misura di prevenzione personale.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, 5 febbraio 2015

42.687 nel 2006, 44.000 circa nel 2007, 48.796 nel 2008, 52.184,00 nel 2009.

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