Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1941 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1941 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ESPOSITO ARMANDO N. IL 25/03/1961
avverso la sentenza n. 221/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

FATFO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la condanna
pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 368 c.p. a lui
ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento
psicologico del reato.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità
operazioni attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale
probatorio, che sono rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito e che sono
state nella specie espletate in maniera immune da profili di manifesta illogicità, che soli
avrebbero potuto, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U.,
24-9-2003, Petrella, rv.226074), dare legittimo ingresso al ricorso ex art. 606, comma 1,
lett. e), cpp. In particolare, la Corte di Appello di Potenza ha ampiamente e
dettagliatamente motivato, con argomentazioni logiche e rispettose delle risultanze
processuali, in ordine alla sussistenza nel caso di specie dell’elemento psicologico del
contestato reato di calunnia.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
curo mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.

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c. c.: 29-11-12

R.G. n. 26058-12

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