Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19408 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19408 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATRINOSTRO FILIPPO N. IL 27/02/1955
avverso la sentenza n. 73/2009 GIUDICE DI PACE di PONTEDERA,
del 11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 20/03/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Pontedera, con l’impugnata sentenza, ha
condannato Patrinostro Filippo alla pena di legge per il delitto di lesioni personali
Trattasi di procedimento nel quale lo Zanobini, a sua volta, era stato
condannato per lesioni personali in danno del Patrinostro nonchè al risarcimento
del danno.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Patrinostro, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una
mancanza di motivazione circa l’affermazione della propria penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice del merito.
Inoltre, le censure, pur concretandosi formalmente in denunce di
legittimità, tendono ad ottenere un riesame dei fatti, al fine d’una ricostruzione
alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente prescelta dal Giudice di
merito e sfuggono, di conseguenza, al controllo in sede di legittimità.
2. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
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in danno di Zanobini Michele.
Così deciso il 20 marzo 2015.