Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19408 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19408 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CARZAGHI PIETRO nato a Biella il 15/05/1965

avverso la sentenza del 31/10/2017 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’ inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore, avv. F. B. Marini, in sostituzione del difensore di fiducia
dell’imputato, avv. F. Rattazzi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato è stata confermata l’ordinanza del 3
ottobre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con
la quale era stata rigettata l’istanza di revoca della misura cautelare o, in
subordine, di concessione degli arresti donniciliari proposta nell’interesse di Pietro
Carzaghi, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., in

ultraottantenni.

2.

Avverso l’indicata ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. Ferruccio Rattazzi
deducendo i vizi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e difetto,
contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Si assume che l’istanza respinta era fondata sugli esiti delle espletate
ricognizioni di persona che avevano ridimensionato il quadro indiziario, tenuto
conto che, nel corso dell’incidente probatorio, le parti lese non avevano
riconosciuto il Carzaghi (una rilevando una somiglianza con le due controfigure,
l’altra escludendo che il riconoscimento fosse certo). Si evidenzia, quindi, che il
Tribunale del Riesame aveva dato maggior risalto al riconoscimento effettuato
con individuazione fotografica e non a quello operato nel corso dell’incidente
probatorio, di maggior efficacia probante, con motivazione che aveva
sottolineato come si fosse trattato di atto chiesto dalla difesa, oltre un anno dopo
i fatti, svolto da due parti lese ultraottantenni. Secondo il ricorrente l’argomento
non terrebbe conto della circostanza che la richiesta di incidente probatorio risale
al 19 luglio 2017, a fronte di una misura cautelare del mese di giugno 2017.
Inoltre la ritenuta irrilevanza della ricognizione non è argomento corretto, posto
che il giudice per le indagini preliminari fonda il rigetto proprio sugli esiti della
ricognizione, la cui validità non può essere inficiata dalla distanza dal fatto e
dall’età delle parti lese.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione anche quanto
all’adeguatezza della misura, in ordine alla richiesta, avanzata in subordine, di
concessione dei domiciliari con il braccialetto elettronico. Si osserva che non è
stata svolta alcuna questione sulle condizioni di salute dell’imputato e sulla loro
compatibilità con il regime detentivo in atto, rispetto alle quali motiva il
Tribunale, ma queste erano state illustrate nell’istanza al solo scopo di

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relazione a due furti in appartamento commessi nei confronti di parti offese

evidenziare la particolare afflittività del regime detentivo più gravoso in atto; né
le condizioni di salute in alcun modo possono incidere tanto da rendere
difficoltosa l’osservanza delle prescrizioni della misura detentiva domiciliare
richiesta, non risultando dimostrata scientificamente l’affermazione del Tribunale
che fa derivare l’inaffidabilità dell’indagato dalla sua mancanza di stabilità
psichica.

estratti dal fascicolo processuale, a riprova dell’incerta ricognizione personale. Da
questi secondo il ricorrente si ricava che la Arrighi aveva rilevato la somiglianza
con le altre due controfigure, mentre la parte lesa Graventa riconosce il Carzaghi
come colui a cui aprì la porta, ma esprime detto giudizio non in termini di
certezza.

4. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1. I motivi proposti, infatti, più che prospettare il vizio di violazione di
legge denunciato, censurabile in sede di legittimità quando è impugnato un
provvedimento in materia di libertà personale, nella sostanza contestano il
contenuto, in fatto, della motivazione del Tribunale del riesame.
Con il primo motivo di ricorso, invero, si invoca una rilettura, inammissibile
in questa sede, dei medesimi elementi, secondo argomentazioni (rilievo degli
esiti della ricognizione svolta in sede di incidente probatorio, rispetto al
riconoscimento fotografico) peraltro già devolute al Tribunale del riesame e da
questo disattese con motivazione non manifestamente illogica ed esauriente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, da tempo ha evidenziato come, in
materia di provvedimenti de libertate, questa Corte non abbia alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive
dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure,
trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame,
limitandosi il controllo in questa sede, all’esame del contenuto dell’atto
impugnato, onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le altre in
questo senso, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n.
47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

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3. Con memoria difensiva del 29 dicembre 2017 si allega copia di atti

4.2. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il Tribunale del riesame,
con motivazione approfondita ed immune da vizi ha specificamente indicato le
ragioni che militano a favore della sussistenza dei gravi indizi, specificamente
valorizzando. quanto agli elementi individualizzati di accusa, anche gli
accertamenti di polizia giudiziaria sulla disponibilità, da parte dell’indagato, del
motociclo utilizzato per commettere i furti, ritratto anche in telecamere stradali.
Viene inoltre valorizzata l’individuazione del Carzaghi da parte del dipendente

responsabilità civile del motociclo in questione, nonché da parte del venditore del
mezzo. Né il ricorso si confronta con la principale argomentazione che reputa
recessivo, rispetto a tali congruenti dati, fortemente indizianti, l’esito delle
ricognizioni. Il Tribunale, infatti, pone in risalto i descritti gravi indizi, nonché la
circostanza che l’incidente probatorio, prescindendo dalla data in cui era stato
richiesto, è stato svolto a circa un anno dal fatto, da parte di parti lese di
considerevole età, mentre l’individuazione fotografica era avvenuta
immediatamente dopo il fatto.

5.

Il secondo motivo va rigettato tenuto conto che il provvedimento

impugnato e quello del Giudice per le indagini preliminari, hanno fornito una
motivazione che,

congiuntamente

esaminata,

consente

di

reputare

adeguatamente giustificata la scelta di non mitigare la più gravosa misura in
atto. Il provvedimento impugnato, infatti, integrando la motivazione del giudice
di prima istanza, ha comunque valorizzato, ai fini di respingere la richiesta di
sostituzione della misura, l’incidenza di una delle patologie documentate (quella
di natura psichica) sulle quali l’istante fondava la richiesta, sulla capacità di
autodeterminazione del soggetto. Fonda, peraltro, la motivazione su una
massima di esperienza (quella per la quale in caso di mancanza di stabilità
psichica, è meno affidabile il soggetto, laddove il rispetto delle prescrizioni
imposte da una misura dipenda, come per gli arresti donniciliari, dalla sua
capacità di autodeterminazione) rispetto alla quale il vizio prospettato
imporrebbe una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione,
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità dimostrativa,
inibita in sede di legittimità.

6. Il ricorrente, per quanto sin qui esposto, va condannato al pagamento
delle spese del procedimento. Segue, inoltre, alla pronuncia dalla quale non

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dell’agenzia di assicurazioni, al momento della stipula della polizza relativa alla

deriva la rimessione in libertà dell’imputato, l’espletamento, a cura della
Cancelleria, degli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter, disp. att. cod.

proc. pen.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17/01/2018

processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

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