Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19408 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19408 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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ORD1D)PANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO MORENO N. IL 18/11/1984
avverso la sentenza n. 4348/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Palumbo Moreno avverso la sentenza
emessa in data 12.7.2012 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in
data 30.3.2012 dal G.i.p. del Tribunale di Piacenza con cui il predetto, all’esito del
giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73
comma 1° e 6° dPR 309/1990 (detenzione illecita di gr. 576,900 di hashish, fatto del
26.10.2011) e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi
otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa.

cui all’art. 114 c.p. e alla destinazione ad uso non esclusivamente personale dello
stupefacente.
Considerato in diritto
Le censure addotte sono aspecifiche, poiché reiterative di analoghe doglianze
rappresentate in appello e respinte con motivazione congrua ed assolutamente
plausibile, oltre che non consentite in questa sede.
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nulla consente di ritenere la
destinazione dello stupefacente ad uso esclusivamente personale, atteso il
quantitativo considerevole dello stesso (1.299 dosi singole ricavabili) e le
dichiarazioni dello stesso imputato che ha escluso di farne uso. Né sono ravvisabili,
come ancora rilevato dal Giudice a quo, gli estremi dell’invocata attenuante di cui
all’art. 114 c.p.p.: si tratta, peraltro, di esprimere sul punto un giudizio di fatto
precluso al giudice di legittimità.
Rimane il fatto che sostanzialmente la pena inflitta non può ad oggi ritenersi equa e
legittima alla luce degli artt. 2 comma 4° c.p., 27 Cost. e 7 CEDU e ciò
indipendentemente dalla formulazione degli originari motivi di ricorso (Cass. pen.
Sez. VI, 19.7.2012, n. 37102, Checcucci, Rv. 253471; Sez. III, 8.3.1999, n.3091,
Cangelosi, Rv. 213574).
Infatti, va rilevato che la recente pronunzia della Corte Costituzionale n. 32 del
2014, depositata il 25.2.2014, per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR
309/1990 nella formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”,
determinando, come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato,
l’applicazione dell’art. 73 del predetto dPR 309/1990 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. “Iervolino-Vassalli”.
Ciò ha comportato la riviviscenza anche della pena edittale diversificata prevista
dalla precedente formulazione della norma (art. 73, 1° comma dPR 309/1990) in
s,

questione per le droghe c.d. leggere quale l’hashish e cioè la reclusione da due a sei
anni e la multa da C 5.164 ad C 77.468.
2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di

Tale misura di pena edittale deve essere ora assunta a base del calcolo per la
determinazione della pena irroganda in concreto nel caso di specie.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Bologna, precisandosi, ai
sensi dell’art. 624 c.p.p., che il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO CON RINVIO

COSÌ deciso in Roma, il 5.3.2014

SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA.

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