Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19407 del 20/03/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19407 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MADDALUNO DOMENICO N. IL 22/12/1986
avverso la sentenza n. 4284/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/03/2015
Maddaluno Domenico ricorre avverso la sentenza 2.4.14, emessa dal Tribunale di Milano ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di cui agli artt.110-455 c.p., la
pena — condizionalmente sospesa – di anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato l’insussistenza di cause di assoluzione
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto della c.n.r. del Commissariato
Città Studi di Milano, ai verbali di sequestro e alle verifiche svolte dalla Banca d’Italia circa
l’effettiva contraffazione delle banconote.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 marzo 2015
IL CONSIGLIERE estensore
IL
L rg ENTE
ex art.129 c.p.p.