Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19407 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19407 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI BELLA FRANCESCO nato a Cefalu il 12/10/1964

avverso l’ordinanza del 22/9/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’ inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. S. Becchetti, in sostituzione del difensore di fiducia avv.
A. Maiorana, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo ha confermato, con il provvedimento impugnato,
l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con il
braccialetto elettronico disposta dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Termini Imerese, in data 1 settembre 2017, nei confronti di
Francesco Di Bella, qualificato il fatto 2) come reato di cui agli artt. 582, 583,

colpevolezza per i reati di violenza privata e lesioni, aggravati anche ai sensi
dell’art. 99 cod. pen.

2.

Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. A. Maiorana, proponendo cinque
motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità del provvedimento per
mancanza o illogicità della motivazione, posto che l’ordinanza opera rinvio agli
atti di polizia giudiziaria senza autonoma valutazione e, comunque, senza tenere
in considerazione le argomentazioni difensive offerte in sede di riesame.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità del provvedimento per
mancanza, illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione al reato
di lesioni ritenuto dal Tribunale con funzione di riesame, tenuto conto che non vi
sarebbero elementi per reputare l’entità delle lesioni corrispondente a quella
contestata (contusioni multiple). La prognosi di 45 giorni, infatti, non risulta dal
referto del pronto soccorso, non emergono contusioni multiple, risultando la
durata della malattia soltanto da due annotazioni di polizia giudiziaria, basate su
mere presunzioni e non su certificazione sanitaria, non idonee, dunque, ad
assicurare all’indagato il diritto di difesa. Inoltre non vi sono, per il ricorrente,
elementi in base ai quali collegare le lesioni (frattura del femore) ad una
aggressione, anzi all’aggressione descritta dalla parte lesa Maggio.
2.3. Con il terzo motivo si censura l’ordinanza per manifesta illogicità della
motivazione, sotto il profilo della sussistenza del delitto di cui all’art. 610 cod.
pen. La condotta non può qualificarsi ai sensi dell’art. 610 cit., alla stregua della
documentazione prodotta dalla difesa, attestante l’esistenza di interessi relativi
al terreno posseduto dal Di Bella; sicché la condotta si potrebbe inquadrare nel
delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Né può assumere rilievo
l’accertamento, cui si riferisce il Tribunale del riesame, ove si espone che il fondo
non era di proprietà del Di Bella ma del Comune, come risulterebbe da

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585, in relazione all’art. 576, cod. pen., in quanto raggiunto da gravi indizi di

accertamenti presso il Settore Urbanistica dell’ente. Il Di Bella è, infatti, titolare
di diritto di godimento sulla porzione di terreno dove si sono svolti i fatti, parte di
una più ampia area di duecento ettari. In merito il ricorrente richiama documenti
(n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell’elenco).
2.4. Si denuncia, inoltre, mancanza o illogicità della motivazione sotto il
profilo delle esigenze cautelari: si tratta di mera spinta, quindi non di un atto in
sé brutale, che per le modalità della condotta, ha natura meramente occasionale.

che vi sia stato successivamente, alcun contatto con la parte lesa. Non sarebbero
stati indicati, secondo il ricorrente, nell’ordinanza genetica e in quella del
Tribunale in funzione di riesame che la recepisce, le specifiche ed inderogabili
esigenze e l’attualità delle stesse, a fronte di un casellario che vede un ultimo
precedente risalire al 1998 e gli altri collegati all’attività lavorativa del Di Bella. Si
fa soltanto generico riferimento alle modalità del fatto mentre non si opera
specifica motivazione in relazione alla personalità dell’imputato, lavoratore che
non ha frequentazione con pregiudicati e che non è aduso a commettere reati.
2.5. Con il quinto motivo si censura la carenza di motivazione sull’entità
delle esigenze e sulla necessità della misura coercitiva detentiva degli arresti
domiciliari, tenuto conto della natura isolata ed occasionale della condotta e per
la qualità delle condotte contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in
materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di
rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del
giudice che ha applicato la misura e del Tribunale adito in funzione di riesame. Il
controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto
impugnato, alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della
congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi
indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,
Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

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Inoltre la misura è stata disposta dopo quindici giorni dagli accadimenti, senza

4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del
22/01/2002, Borragine, Rv. 221001), senza che possa integrare vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, secondo il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19 del
25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti,
Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027).
Orbene, quanto ai motivi di cui ai punti 2 e 3, si tratta della richiesta di una

inibita a questa Corte di legittimità. Tanto a fronte della motivazione
dell’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale ha proceduto ad una
valutazione completa e logica di tutte le censure mosse dalla difesa del
ricorrente, sottolineando che si trattava delle argomentazioni che conducevano
ad escludere, quanto alla diversa prospettazione contenuta nel ricorso, che
potesse sussistere una disponibilità esclusiva del Di Bella sul fondo teatro dei
fatti. Il • Tribunale, inoltre, ha evidenziato le diverse risultanze tratte dalla
comunicazione di notizia di reato del 23 agosto 2017 dalle quali risultava la
titolarità dell’area in capo al Comune di Cefalù, escludendo che dal contratto di
affitto di pascolo ovino prodotto dall’indagato, potesse trarsi la conclusione della
sussistenza di uno ius excludendi in capo all’indagato. In ogni caso si rileva che,
quanto ai documenti indicati nel ricorso, non viene illustrato precisamente il
contenuto degli atti elencati, né viene indicata la rilevanza degli stessi rispetto
alla prospettazione difensiva. Infine si osserva che la questione relativa alla
certificazione sanitaria allegata, è la medesima di quella devoluta al Tribunale
con funzione di riesame ed il ricorso non si confronta con la specifica motivazione
sul punto adottata nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 4 dell’ordinanza),
risultando in tale parte la aspecificità del ricorso.
In presenza, pertanto, di una motivazione esaustiva, nonché di una coerente
valutazione di merito immune da vizi logico-giuridici e resistente allo scrutinio di
legittimità, non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la
prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze degli atti, indicata
come violazione di legge, ovvero carenza della motivazione, in quanto, come
sopra premesso, esula dai poteri del giudice di legittimità quello della “rilettura”
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, dovendosi lo stesso
limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente
razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, se, quindi,
sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento, senza essere tenuta a confutare in dettaglio ogni singolo

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rivalutazione di elementi indiziari e di fatto, anche in tema di esigenze cautelari,

argomento difensivo (Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Rv. 254216, Sez. 2 n.
13500 del 13/03/2008, Rv. 239760).
Quanto al primo motivo si osserva che non si rileva nel provvedimento
impugnato il difetto assoluto di motivazione dedotto, risultando senz’altro
richiamata l’ordinanza applicativa della custodia ed anche gli esiti delle indagini
svolte. Risulta, tuttavia, adeguata e soddisfacente la motivazione laddove
vengono ampiamente commentate e valutate in modo del tutto autonomo, le

genetico e criticate dinanzi al Tribunale con funzione di riesame, anche tenendo
conto delle deduzioni della difesa. Ne consegue che non può parlarsi di omessa
motivazione in relazione ad atti di polizia giudiziaria recepiti nel provvedimento
impugnato, argomentata, peraltro, dalla difesa in modo non specifico e del tutto
generico.
Quanto al quarto ed al quinto motivo di ricorso si osserva che anche in
relazione alle esigenze cautelari si richiede una rivalutazione di elementi di fatto
e dell’operata valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, avendo
sull’adeguatezza della misura e sulla sussistenza del pericolo di recidiva già
motivato il collegio procedente. Questo, peraltro, non si è limitato, come
dedotto, ad esaminare le modalità del fatto, ma ha specificamente motivato sulla
personalità dell’imputato, in relazione alla quale vengono valorizzati i precedenti
penali che al di là del periodo al quale risalgono, vengono indicati come
preoccupanti, tenuto conto della qualità degli stessi.
Inoltre il quinto motivo risulta inammissibile in quanto opera riferimento del
tutto generico alla qualità delle condotte contestate, senza confrontarsi con
l’apposita motivazione resa sul punto dal Tribunale, che valorizza il
comportamento tenuto dal Di Bella anche dopo il fatto, Questi infatti, secondo
quanto indicato a pag. 5 dell’ordinanza, nonostante le condizioni in cui
versavano le parti lese, non aveva esitato ad allontanarsi dal luogo, senza
mostrare minima preoccupazione per le condizioni di difficoltà delle vittime del
fatto.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
dell’indagato al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario che ha in carico la cartella personale del

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risultanze delle indagini di polizia giudiziaria poste a base del provvedimento

detenuto – perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo
94.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

Così deciso il 17/01/2018

1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

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