Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19406 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19406 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GABRIELE MASSIMO nato il 10/03/1978 a ROMA

avverso l’ordinanza del 13/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
L’avvocato Ferrara insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Lignola Ferdinando, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Ferrara Carmelo Fabrizio, ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, emessa in data 13/10/2017, il Tribunale di Roma, quale Giudice del

Civitavecchia, con la quale era stata applicata la custodia carceraria nei confronti di Gabriele
Massimo, in ordine del reato, ex art. 624 bis, cod. pen., contestato al prevenuto, per essersi
impossessato, al fine di trarne profitto, di una catenina d’oro, del valore di circa € 350,00,
strappandola dal collo di Mastrini Arietta, mentre si trovava all’interno della vettura della nuora
Di Giulio Monia, in sosta sulla via Coni Zugna, in corrispondenza del civico n. 19, con recidiva
specifica reiterata ed infraquinquennale (fatto commesso in Fiumicino, in data 7/09/2017).
2. Gabriele Massimo, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui
deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 275 e 275 bis cod. proc. pen., con
particolare riferimento alla misura degli arresti domiciliari, da attuarsi mediante l’uso del
braccialetto elettronico. Il giudice della cautela avrebbe dovuto tener conto dei principi
generali, secondo i quali il controllo a distanza va considerato una misura idonea, nel caso di
reati contro il patrimonio, attesa la possibilità di ripristino della lesione patrimoniale.
Considerati i precedenti, a carico del prevenuto, i giudici avevano invertito il processo logico,
non valutando l’esigenza cautelare, connessa al tipo di reato e al pericolo di ricaduta, e senza
adeguarsi al criterio della proporzionalità. Ciò, tanto più, tenuto conto della residenza del
prevenuto, in Fiumicino, in via G. Aprosio n. 11, ragion per cui, contraraimente a quanto
sostenuto dai giudici, non doveva essere depositata alcuna dichiarazione di disponibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Nel provvedimento impugnato il giudice della cautela dà conto delle modalità di esecuzione,
connotate dallo strappo della catenina e da minacce rivolte subito dopo durante l’inseguimento
posto in essere dalle persone offese, dati fattuali indicativi, in effetti, di una personalità
violenta. Per di più, aggiunge il giudice del merito, i precedenti penali, a carico del prevenuto,
più volte condannato per delitti di rapina con porto d’armi e lesioni, per ricettazione di armi da
fuoco e per il delitto di cu all’art. 572 cod. pen., denotano uno spesso criminale del soggetto.
A fronte di siffatte considerazioni, nonostante la natura di reato contro il patrimonio,
suscettibile di per se di una restitutio in integrum, su un piano meramente concettuale, appare
pienamente giustificato il diniego della misura degli arresti domiciliari, stante l’elevata

Riesame, confermava l’ordinanza, emessa in data 18/09/2017 dal G.I.P. del Tribunale di

probabilità di una ripetizione di crimini dello stesso genere, connotati, tra l’altro, dall’uso della
violenza.
2. Si deve, quindi, rigettare il ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e mandandosi la cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla

Così deciso il 17/02/2018

cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p..

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