Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19405 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19405 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CHEN CHUNUA nata a Zhejiang (Cina) il 18/03/1971

avverso l’ordinanza del 10/07/2017 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’ annullamento con rinvio

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con il provvedimento impugnato è stato confermato il decreto di

sequestro probatorio emesso dal

Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Catania in data 10 giugno 2017, relativo a n. 15.129 articoli destinati alla
vendita, detenuti presso l’esercizio commerciale sito in Catania alla via Aquicella
Porto, da Chen Chunua, quale titolare dell’attività commerciale ivi svolta,

2. Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha
proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di
fiducia, avv. Vera Benini, deducendo i vizi di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 324, comma 7 e
309, comma 9, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in quanto il decreto
di convalida è privo di motivazione o, comunque, quest’ultima è solo apparente
e, dunque, tale da non poter essere integrata dal Tribunale del riesame. Deduce
il ricorrente che nel provvedimento genetico manca la qualificazione giuridica del
fatto e dei presupposti idonei a sostenere l’esistenza del delitto di cui all’art. 474
cod. pen., non risultando nemmeno un richiamo agli atti di polizia giudiziaria per
relationem. Peraltro si sostiene che anche il verbale di sequestro è insufficiente,
perché privo della descrizione degli elementi idonei a ritenere il delitto ipotizzato,
di un fascicolo fotografico relativo alla merce sequestrata e della descrizione
degli oggetti sequestrati, appartenenti a diverse tipologie merceologiche (capi di
abbigliamento, biglietti di auguri, calzature, giocattoli). Sicché dalla carenza di
motivazione circa l’esistenza dei presupposti del vincolo e della finalità
perseguita, deriverebbe la nullità del decreto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 125, comma 3,
cod. proc. pen., stante la motivazione apparente dell’ordinanza impugnata
tenuto conto che la stessa opera rinvio al verbale di sequestro, nemmeno
richiamato nel decreto di convalida, peraltro estremamente sintetico e privo di
qualsiasi argomentazione anche rispetto alla qualificazione dei fatti ed al fumus
del reato ipotizzato. Inoltre si osserva che l’ordinanza non risponde alle censure
mosse circa la configurabilità del delitto di cui all’art. 474 cod. pen., nell’assenza
di rilievi fotografici e di dati identificativi del titolare del diritto (cioè del marchio).
La ricorrente, inoltre, contestata il precedente richiamato dal Tribunale del
riesame ed anzi valorizza che la sentenza di questa Corte di legittimità citata
nell’ordinanza, nega valenza a mere motivazioni di stile.

2

indiziata del reato di cui all’art. 474 cod. pen.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Il decreto di convalida preso in esame è provvedimento materialmente
redatto sul verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro, operato da
militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, avviata in data 8
giugno 2017, nei locali della ditta individuale di Chen Chunua. Il provvedimento
reputa gli articoli sequestrati con il provvedimento di urgenza, corpo del reato,
con la specifica indicazione delle finalità del vincolo, in quanto si considerano

Si denuncia che il decreto di convalida è nullo in quanto supportato da
motivazione apparente, che il verbale di sequestro è insufficiente e che anche la
motivazione del Tribunale del riesame non potrebbe integrarne il contenuto, in
quanto viziato ab origine, per difetto assoluto di motivazione.
Ciò posto, questa Corte condivide la giurisprudenza di legittimità secondo la
quale il pubblico ministero, quale dominus dell’imputazione ha come onere di
motivazione, in conformità all’art. 355, comma secondo, cod. proc. pen.,
soltanto quello relativo ai presupposti del sequestro, sicché è sufficiente che egli
verifichi l’astratta configurabilità del reato (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep.
2016, Rv. 265776, Zhiding Hu).
Circa il difetto assoluto di motivazione la giurisprudenza di questa Corte ha
chiarito la necessità che il decreto di convalida sia corredato da una motivazione
idonea a dimostrare sia l’esistenza del presupposto del vincolo, che la finalità
perseguita in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti
imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali (Sez. 3, n.
37187 del 06/05/2014, Rv. 260241). Si ritiene, però, che tale onere possa
essere assolto con motivazione anche sintetica e senza che gli atti di polizia
giudiziaria siano riprodotti, quando, avuto riguardo al contenuto di quelli
richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di
temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. del 24/06/2014,
Rv. 259949, richiamata anche nel ricorso; Sez. 3, n. 20769 del 3/06/2010).
Con riguardo specificamente al sequestro probatorio di merce
presuntivamente contraffatta, si è sostenuto, poi, in sede di legittimità, che il
decreto deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine
alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato
oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione
dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è in
re ipsa (Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014, Rv. 259579). Altro orientamento più
rigoroso, pretende, invece, ai fini della validità de decreto di convalida, idonea

3

destinati ad essere esaminati per accertarne origine, provenienza ed autenticità.

motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per
l’accertamento dei fatti, ritenendo apparente la motivazione sintetizzata
nell’espressione trattandosi di corpo del reato di cui all’art. 474 cod. pen. (Sez. 3
n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241; Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, Rv.
240353).
Orbene nella specie il pubblico ministero ha esposto le finalità perseguite e
comunque, risulta dalla lettura dell’articolato verbale di sequestro l’effettiva

naturale premessa per il corretto sviluppo dell’attività investigativa

in itinere,

non ravvisandosi, dunque, alcuna necessità di porre a carico del rappresentante
della pubblica accusa, un onere di motivazione rafforzato, ma risultando il
rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l’ipotesi di reato per cui si
procede, in termini di relazione immediata, con conseguente legittimo ricorso ad
una formula sintetica della motivazione. Nel caso di specie il pubblico ministero,
anzi, ha individuato con chiarezza le finalità investigative evocando la necessità
di accertamenti circa l’autenticità e l’origine dei prodotti, con motivazione
sufficiente, alla luce delle indicate linee interpretative, idonea ad essere integrata
anche in sede di riesame.
3.2. Anche la censura diretta a criticare la carente indicazione del titolo di
reato è infondata. Nel caso di specie il decreto di convalida in quanto redatto
materialmente sul provvedimento di sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria, nella sostanza ne richiama integralmente il contenuto, sebbene
implicitamente. Tanto considerata la fase, del tutto iniziale, delle indagini in cui
il sequestro è stato operato, nella quale la contestazione non può che essere
non definita e soggetta a ragionevoli modifiche in seguito agli approfondimenti
conseguenti allo sviluppo della fase investigativa. Si tratta di fase in cui il
sequestro risulta piuttosto legittimato dalla plausibile inclusione dei fatti in
corso di accertamento in specifiche fattispecie di reato, che possono essere
indicate anche con il semplice richiamo al verbale di sequestro che si convalida,
nel quale questi sono compiutamente descritti, posto che in tale fase genetica
la contrazione dell’onere motivazione può essere giustificata da un atto
urgente, come quello in esame, sufficientemente chiaro in ordine ai fatti in
corso di accertamento. Né le censure mosse circa la mancanza di fascicolo
fotografico, di indicazione dettagliata dei titolari dei marchi che si assumono
contraffatti per tutte le tipologie merceologiche sono dati che, non essendo
specificati nel verbale, sono in grado di incidere, elidendola, sulla chiarezza
espositiva del dettagliato atto irripetibile allegato, in ordine alla sussistenza del

4

finalità investigativa, rispetto alla quale il vincolo reale è direttamente correlato e

fumus della contraffazione dei prodotti reperiti.

4. Anche il motivo di ricorso che deduce l’insussistenza del fumus del reato
di contraffazione e comunque, il difetto di motivazione da parte del Tribunale
del riesame rispetto all’astratta ipotizzabilità del delitto di cui all’art. 474 cod.
pen.

è infondato. L’ordinanza impugnata, infatti, opera integrale rinvio al

verbale di perquisizione e sequestro, della cui completezza più sopra si è già

descrivono gli elementi dai quali la polizia giudiziaria aveva desunto il fumus del
reato ipotizzato; infatti, viene riportato che era risultato che i prodotti
sequestrati, pur recando noti marchi, apparivano privi di dati identificativi dei
titolari dei diritti, dell’importatore e distributore, nonché state la qualità delle
rifiniture e per la qualità di confezionamento, questi apparivano contraffatti. Si
tratta di elementi che, peraltro, proprio per la fase embrionale delle indagini,
come indicato dal pubblico ministero operante, saranno oggetto di
accertamento, ai fini verificare l’eventuale autenticità dei prodotti. Si tratta
quindi, di vizio che tenuto conto della peculiare natura del giudizio di legittimità
e dei limiti che ad esso ineriscono, non può essere devoluto in questa sede,
visto che il giudice di merito ha dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la sussistenza del fumus, con motivazione congrua
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie.

5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta
il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 17/01/2018

detto. Inoltre si osserva che, nella parte iniziale del provvedimento, si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA