Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19404 del 29/03/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19404 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LALLI PIERGIORGIO N. IL 12/07/1977
avverso la sentenza n. 323/2011 TRIBUNALE di CHIETI, del
29/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 29/03/2013

11 Lalli

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Chieti ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lettera B
e comma 2 bis del Codice della strada, ed ha sostituito la pena 20 giorni di arresto e 600
euro di ammenda con 23 giorni di lavoro di pubblica utilità.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.
sostitutiva è stata determinata in 23 giorni, dovendo essere rapportata alla durata della
pena detentiva.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente, in violazione dell’art. 54,
comma 3, del D. Ivo. n. 274 del 2000, il luogo di esecuzione della detta sanzione è stato
individuato nella provincia di Chieti e non in quella di residenza.
3. Il primo motivo è parzialmente fondato. La legge in esame, contrariamente a
quanto dedotto, prevede che la ridetta sanzione sia ragguagliata non solo alla pena
detentiva ma anche a quella pecuniaria. Per tale ultima sanzione il criterio di ragguaglio è
di un giorno di lavoro ogni 250 euro di ammenda. Dunque, nel caso dì specie, essendo
stata irrogata la sanzione di 600 euro di ammenda, la durata del lavoro di pubblica utilità
è di 22 giorni. In tal senso va corretta la statuizione del giudice di merito. Può provvedere
al riguardo questa Corte, posto che non è implicata alcuna valutazione discrezionale.
3.1 Pure fondato è il secondo motivo, posto che effettivamente la normativa
evocata dal ricorrente prevede che la sanzione di cui si discute trovi esecuzione nella
provincia di residenza che nella specie è quella dell’Aquila. La sentenza deve essere
conseguentemente annullata con rinvio sotto tale riguardo, dovendo il giudice di merito
ridefinire le modalità di esecuzione della sanzione.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che determina in giorni 22.
Annulla la medesima sentenza sul punto concernente le modalità di esecuzione
della detta sanzione sostitutiva, con rinvio al Tribunale di Chieti.
Roma 29 marzo 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE
( Pietro Antonio Sirena)

2.1 Con il primo motivo si lamenta che erroneamente la durata della sanzione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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